Distillazione di crisi e vendemmia verde per gestire le eccedenze

Alambicchi al lavoro per smaltire le giacenze di vino prima della vendemmia imminente
Procedura d’urgenza per l’adozione dell’atto delegato della Commissione europea che riconosce distillazione di crisi e vendemmia verde e un maggiore grado di flessibilità per adeguare le operazioni già approvate nell’ambito dei piani nazionali di sostegno

Calo dei consumi, in particolare dei vini rossi, e aumento delle giacenze di cantina hanno contribuito a delineare una situazione di squilibrio di mercato.

Un fenomeno – nella realtà certamente più complesso perché condizionato da differenti variabili, come gli effetti dell’inflazione e del conflitto russo-ucraino ma non mancano specifiche situazioni territoriali – che concretamente si è manifestato a poche settimane dall’inizio della campagna vendemmiale e in alcuni territori viticoli più che in altri, con una sostanziale giacenza di vino rimasta in cantina.

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Se questo è il sintomo principale dell’alterazione di mercato, la Commissione europea, con il Reg. (Ue) 2023/1225 adottato il 22 giugno e pubblicato sulla GUUE il 26 giugno, prova a predisporre una prima terapia: una serie di misure, compresa la concessione della distillazione di crisi e di deroghe utili per facilitare l’applicazione della vendemmia verde, la cui applicazione, da modulare sul territorio a seconda delle concrete necessità, è finalizzata a contribuire una gestione mirata degli squilibri di mercato, riducendo le eccedenze di vino, e concedere, per l’esercizio finanziario 2023, maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi di sostegno.

Tocca ora agli Stati membri trovare spazi e modalità di attuazione del regolamento europeo, tenendo conto – come indicato dall’atto delegato per la distillazione di crisi – dei vini e delle Regioni più colpiti dagli squilibri di mercato.

Eccezionali e temporanee

Sono così definite le misure indicate nell’atto delegato, a sottolineare il carattere transitorio della loro applicazione che dovrà trovare completa attuazione entro il 15 ottobre 2023, data di chiusura dell’esercizio finanziario.

Tempi molto ridotti quindi, per recepire le istanze e i bisogni territoriali e per mettere in atto una strategia che, proprio a seconda delle specifiche esigenze regionali, dovrà essere necessariamente differenziata. Nel caso poi della vendemmia verde – misura che prevede l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione – i tempi di applicazione sono ulteriormente ristretti, considerando la necessità di intervenire prima della raccolta delle uve.

Deroga per la vendemmia verde

Una misura, già finanziata dall’OCM, che nell’impostazione del Reg. (UE) 1308/2013 prevede l’eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione.

Vendemmia verde

In tal senso, il Reg. (UE) 2023/1225 - riprendendo la formula indicata dal precedente Reg. (UE) 2020/592, emanato in risposta alle turbative di mercato causate dalla pandemia da Covid-19 – consente, limitatamente all’annualità 2023, una distruzione dei grappoli anche su una parte dei vigneti aziendali, a condizione tuttavia che tale intervento sia applicato su intere particelle vitate, sulle quali, in deroga alla norma europea, è possibile praticare la vendemmia verde per due o più anni consecutivi.

Un intervento, quello parziale, che può essere considerato, oltre che una misura di mercato, anche una buona prassi agricola (v. VVQ 5/2020) in grado – se attivata per tempo – di ridimensionare il carico produttivo e di lavorare sul potenziamento del quadro fenolico, quindi con potenziali effetti positivi anche dal punto di vista qualitativo per i vitigni a bacca nera, meno per quelli a bacca bianca.

E proprio rispetto alla tempistica di attuazione della misura, come avvenuto nel periodo pandemico, durante il quale furono prorogati i termini di presentazione delle domande di aiuto nonché di conclusione delle operazioni di vendemmia verde, il Reg. (UE) 2023/1317 del 28 giugno sposta in avanti - probabilmente troppo rispetto agli effetti dell’operazione dal punto di vista agronomico - fino al 31 luglio 2023, il termine di presentazione delle domande, già scaduto il 10 giugno.

Distillazione blindata

L’atto delegato della Commissione europea pone specifici requisiti, in termini di aumento delle scorte di vino e di diminuzione del prezzo medio di mercato e delle vendite, necessari per l’eventuale attivazione della misura che potrà essere applicata esclusivamente su vini rossi e rosati Dop, Igp e comuni. Una differenza sostanziale rispetto all’impostazione del Reg. (UE) 2020/592 che inserì, senza clausole, la distillazione di crisi nel menù delle misure del piano di sostegno applicate a livello europeo, demandando a ciascuno Stato membro le modalità di adozione.

Nell’attuale impostazione invece gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea, entro il 31 agosto 2023, le tipologie di vino, i volumi e le Regioni a cui si applica la misura nonché la sussistenza dei requisiti minimi (Tabella 1) e gli importi del sostegno, fissato a livello regionale o nazionale, che in ogni caso non può superare l’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato, per ciascuna tipologia, a livello di produzione nella campagna di commercializzazione 2022/2023.

Tabella 1 - Le condizioni utili per l’applicazione della distillazione di crisi

Beneficiari I beneficiari del sostegno sono le imprese vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del Reg. (UE) 1308/2013 (*), le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli
Prodotti La misura di sostegno può essere attuata a livello nazionale o regionale per i vini rossi o rosati, separatamente o congiuntamente, che possono essere Dop o Igp o vini comuni
Destinazione dell’alcol L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno deve essere utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici
Condizioni L’attuazione è subordinata alla dimostrazione che si verifichi, a livello regionale o nazionale, a seconda dei casi, una o più delle seguenti condizioni di mercato.

a) Un aumento considerevole delle ultime scorte di vino disponibili a livello di produzione rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti o rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso

b) Una diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto al prezzo medio delle tre campagne precedenti o rispetto al prezzo medio delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle medie annuali

c) Una diminuzione considerevole delle vendite cumulate sul mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto alla media delle tre campagne precedenti per lo stesso periodo o rispetto alla media delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle vendite cumulate per lo stesso periodo, e a condizione che tale diminuzione non risulti da un calo della produzione

Ruolo degli Stati membri Gli Stati membri:

a) Adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato

b) Fissano l’importo del sostegno, fissato a livello regionale o nazionale, a seconda dei casi, per ciascun tipo e colore di vino ammissibile, che non può superare l’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato a livello di produzione nella campagna di commercializzazione 2022/2023 per ciascun tipo e colore di vino ammissibile cui si applica la misura, nella regione interessata o nel territorio dello Stato membro

c) Comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto, i tipi e il colore di vino ammissibile e le regioni cui si applica la misura, nonché la relativa giustificazione a norma del paragrafo 1, gli importi della compensazione da applicare a norma del paragrafo 7 e la relativa giustificazione, come pure i volumi che si prevede di distillare.

Fonte: Reg. delegato (UE) 2023/1225 della Commissione europea adottato il 22 giugno 2023

(*) Si fa riferimento alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: 1) Vino; 2) Vino nuovo ancora in fermentazione; 3) Vino liquoroso; 4) Vino spumante; 5) Vino spumante di qualità; 6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico; 7) Vino spumante gassificato; 8) Vino frizzante; 9) Vino frizzante gassificato; 10) Mosto di uve; 11) Mosto di uve parzialmente fermentato; 12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite; 13) Mosto di uve concentrato; 14) Mosto concentrato rettificato (liquido e solido); 15) Vino ottenuto da uve appassite; 16) Vino da uve stramature.

Più flessibilità

Il regolamento delegato considera anche la necessità di promuovere una maggiore efficacia dei programmi di sostegno: l’andamento negativo del mercato, l’aumento dei costi di produzione ed i conseguenti problemi di liquidità delle imprese rendono difficile l’attuazione delle misure settoriali.

Per questi motivi l’atto europeo ha temporaneamente aumentato il contributo massimo dell’UE previsto per le misure OCM di promozione nei mercati dei paesi terzi, di ristrutturazione e riconversione dei vigneti così come di vendemmia verde e investimenti (Tabella 2).

Tabella 2 - Deroghe previste per alcune misure già finanziate nell’ambito del programma di sostegno per il settore vitivinicolo (esercizio finanziario 2023)

Promozione nei paesi terzi Il contributo UE alle misure di informazione o promozione non supera il 60% della spesa ammissibile (ndr. anziché il 50%)
Ristrutturazione e della riconversione dei vigneti il contributo UE ai costi effettivi non supera il 60% (ndr. anziché il 50%)Nelle Regioni meno sviluppate il contributo UE ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera l’80% (ndr. anziché il 75%)
Vendemmia verde Il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60% (ndr. anziché il 50%) della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione
Investimenti Al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:a) 60% nelle Regioni meno sviluppate (ndr. anziché il 50%)b) 50% nelle Regioni diverse dalle regioni meno sviluppate (ndr. anziché il 40%)c) 80% nelle Regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato (ndr. anziché il 75%)d) 75% nelle isole minori del Mar Egeo (ndr. anziché il 65%)

Fonte: Reg. delegato (UE) 2023/1225 della Commissione europea adottato il 22 giugno 2023

è stato inoltre stabilito un maggiore margine di intervento e di adeguamento rispetto alle operazioni approvate del programma nazionale di sostegno: gli Stati membri possono infatti consentire che le modifiche realizzate dai beneficiari alle operazioni inizialmente approvate – che devono essere effettuate entro il 15 ottobre 2023 – siano attuate senza approvazione preventiva delle autorità competenti, sempre a condizione che le modifiche non ne pregiudichino l’ammissibilità e gli obiettivi generali e che non venga superato l’importo del sostegno approvato.

è inoltre consentita, in casi debitamente giustificati, un’attuazione parziale delle operazioni già accettate, il cui sostegno dovrà essere riconosciuto e versato per le singole azioni già realizzate e sottoposte a controlli nell’ambito della suddetta operazione.

Questione di tempi (stretti)

I tempi sono stretti ma è necessario intervenire immediatamente: per questo motivo la Commissione europea ha adottato l’atto delegato secondo la procedura d’urgenza prevista dal Reg. (UE) 1308/2013, che comporta l’immediata applicazione del regolamento, a condizione che Parlamento o Consiglio europeo non sollevino obiezioni entro un periodo di due mesi dall’adozione. E oltre alla vendemmia verde, anche ai fini dell’efficace attuazione della distillazione di crisi, a poche settimane dall’inizio della raccolta delle uve, occorre tener conto della tempistica di attuazione della misura, le cui criticità, laddove già sussistenti, rischiano di perdurare oltre il 15 ottobre 2023.

La ricerca di una strategia

Le misure indicate nell’atto delegato sono definite eccezionali e temporanee, certamente utili ma non risolutive rispetto a uno scenario di mercato mutato, e ancora in una fase di mutamento, che richiede riflessioni e interventi di maggiore portata, strutturali, con effetti di medio-lungo periodo. Serve strategia quindi, per convergere su alcune misure, quelle ritenute più idonee a livello regionale, anche considerando una situazione molto differenziata sui territori viticoli.

Ad esempio, l’applicazione dei sistemi di governo dell’offerta indicati dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino, una valutazione integrata delle rese di produzione di uva/ettaro e di trasformazione uva/vino dettate dai disciplinari di produzione dei vini Dop e Igp, nonché differenti criteri di priorità che, a livello regionale, sono in grado di poter adeguare le modalità di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Così come, la definizione in tempi brevi della disciplina della dealcolazione totale e parziale dei vini sarebbe un intervento coerente in termini di mercato oltre che utile per stabilire pari condizioni di competitività delle imprese vitivinicole italiane rispetto ai partner europei (v. VVQ 4/2023).

Distillazione di crisi e vendemmia verde per gestire le eccedenze - Ultima modifica: 2023-07-07T09:16:45+02:00 da K4

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