E' stato pubblicato il decreto nr. 331843 del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare con le modalità attuative per la “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” dell’OCM Vino.
La definizione della misura, lungamente attesa, era stata oggetto di diverse critiche e sollecitazioni.
L'avvio dei progetti decorre dal 16 ottobre di ciascun anno. La durata del contributo non potrà superare i tre anni per un determinato Paese terzo o mercato dei Paesi terzi.
Chi è abilitato a presentare i progetti
I soggetti autorizzati ad accedere alla misura sono le organizzazioni professionali, che hanno, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli; le organizzazioni di produttori di vino; le associazioni di organizzazioni di produttori di vino; le organizzazioni interprofessionali; i consorzi di tutela e le loro associazioni e/o federazioni; i produttori di vino; i soggetti pubblici esperti del settore e della promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di scopo impegnate nel settore; le reti di impresa; i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative di produttori.
Le tipologie di vini oggetto di promozione
I prodotti beneficiari della misura potranno essere i vini confezionati a denominazione di origine nonché a indicazione geografica protetta; i vini spumanti di qualità e di qualità aromatici; i vini con l’indicazione della varietà.
I progetti di promozione potranno avere base nazionale, regionale e multiregionale, con modalità e procedure di presentazione individuate nel decreto del Ministero.
Cosa può essere finanziato dalla misura
Le iniziative oggetto di finanziamento dovranno riguardare: azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità; partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità; studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato; studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
Contributi a valere sui fondi europei fino al 50%
L’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
Il contributo è liquidato sotto forma di anticipo pari all’80% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile e con successivo saldo pari al 20% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli.
Disattese le richieste avanzate dalle Regioni
Il decreto non ha recepito le modifiche richieste dalle Regioni in sede di Conferenza Stato- Regioni, motivo per cui le aziende potranno partecipare a un solo programma per tipologia - Nazionale, Multiregionale (per le Regioni che lo consentiranno) e Regionale.