Via libera al documento di trasporto elettronico

Trasporto vino sfuso
L’MVV-E parte dal 1° gennaio 2021, si chiude così il cerchio della dematerializzazione (o quasi). Prevista la deroga per i vini confezionati e per i trasporti sul territorio nazionale

Finora facoltà per le cantine,
da oggi obbligo ma solo
per i trasporti intracomunitari.

Dopo una fase transitoria, che ha dato la facoltà agli operatori di poter utilizzare il documento elettronico dei prodotti vitivinicoli (MVV-E), è stato infatti pubblicato il decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513 che, recependo il Reg. (UE) 2018/273, ne disciplina le modalità di utilizzo e gli spazi di deroga.

Un altro tassello che si aggiunge al processo di telematizzazione partito con l’istituzione del registro telematico e che ha poi progressivamente coinvolto le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione e, per alcune lavorazioni e pratiche enologiche, le comunicazioni e le dichiarazioni preventive.

Parte l’MVV-E

Il Reg. (UE) 2018/273 ha fissato la data del 1° gennaio 2021 rispetto all’entrata a regime dell’MVV-E. Il decreto ministeriale pubblicato nei giorni scorsi precorre tuttavia il termine di fine anno e stabilisce in tempo utile regole, e soprattutto deroghe, per l’utilizzo del documento elettronico a livello nazionale.

Il decreto tiene conto tuttavia del DM 2 luglio 2013 che, disciplinando più in generale le modalità di compilazione, di convalida dei documenti ed i casi di nullità e di deroga, già prevedeva, accanto alla facoltà di poter emettere l’MVV-E in alternativa agli altri documenti cartacei, un periodo di sperimentazione e di transizione alla modalità telematica.

Rimangono comunque ampi spazi di deroga, considerando che il documento elettronico è di fatto applicabile ai soli trasporti che accompagnano prodotti vitivinicoli destinati in altri Stati membri europei. 

L’eccezione dei trasporti nazionali

Lo stesso Reg. (UE) 2018/273 prevede la possibilità di poter stabilire, a livello di singolo Stato membro, specifici casi di deroga. In effetti il decreto mantiene l’utilizzabilità dei documenti MVV cartacei per i prodotti vitivinicoli che circolano sul territorio nazionale, inclusi i trasporti di prodotti destinati ad una dogana situata in Italia in caso di esportazione verso un Paese terzo. Così come, una specifica eccezione alla regola generale è stata prevista per le spedizioni di vini confezionati, che sul territorio nazionale possono continuare ad essere accompagnati da un semplice documento di trasporto, numerato ed emesso ai fini fiscali, a condizione che riporti le informazioni minime, cioè il mittente ed il destinatario, lo speditore, la data di compilazione e quella di inizio trasporto nonché la descrizione merceologica del prodotto e la quantità.

trasporto (poco) vino

Si può utilizzare poi il documento MVV cartaceo ai trasporti di uve che, sempre a livello nazionale, sono destinate agli stabilimenti promiscui (cioè dove si detengono e/o si trasformano uve di altre varietà e uve da vino nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione) nonché di vini sfusi, contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri.

Il tassello mancante

L’MVV-E correttamente compilato costituisce tra l’altro anche una certificazione dell’origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo così come dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto nonché, se del caso, della Dop o della Igp. Uno strumento che può valere anche come certificazione per l’esportazione e che, seppure non obbligatoria, può comunque essere richiesta dal Paese di destinazione.

Un sistema di contabilità che quindi aspira, come anche previsto dal Testo unico del vino, alla completa dematerializzazione: ma per chiudere il cerchio manca tuttavia la completa condivisione degli strumenti telematici, oggi consultabili da remoto dagli ispettori dell’ICQRF, anche con gli organismi di controllo dei vini Dop e Igp: un passaggio previsto dal DM 12 marzo 2019 e utile, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria, per lo svolgimento dei controlli documentali, dalla richiesta di prelievo delle partite destinate alla certificazione alla gestione dei requisiti di conformità.

Via libera al documento di trasporto elettronico - Ultima modifica: 2020-11-26T00:42:35+01:00 da Lorenzo Tosi

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