Proteggere adeguatamente varietà nuove con caratteristiche migliorative

Come tutelare i nuovi vitigni

Chi può e/o deve chiedere cosa. E a chi

La diversità delle varietà vegetali ha acquisito un’importanza sempre maggiore nei mercati di riferimento, con la connessa selezione finalizzata ad ottenere novità varietali con migliori caratteristiche qualitative. Particolarmente nel campo agroalimentare, le novità varietali con maggior resa produttiva, maggior resistenza ad avversità biotiche e abiotiche, superiori valori nutritivi e possibilità di crescita anche in luoghi impervi, rappresentano un vantaggio incalcolabile. È possibile costituire su di esse un diritto di esclusiva che permette al proprietario l’uso esclusivo. Anche se con qualche eccezione, come più avanti analizzato. Conseguentemente, per l’intera filiera (produzione, commercializzazione e distribuzione), l'utilizzo di novità varietali oggetto di tutela non è libero ma è condizionato da specifica normativa a favore del proprietario. Per il valore soprattutto commerciale che la tutela sulle novità varietali conferisce, questa materia è sempre più attuale, alimentando discussioni circa l’opportunità di costituire un monopolio su piante e sementi, specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Tra le novità varietali che possono essere oggetto di tutela vi sono, naturalmente, i vitigni.

Nuove varietà di fruttiferi in Italia (2011).
La denominazione delle varietà vegetali La varietà vegetale di cui si richiede la protezione deve essere contraddistinta da una denominazione generica che deve essere unica; essa deve perciò essere diversa da ogni altra denominazione che designi una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile e, in genere, non deve essere unicamente costituita da cifre, vista la necessità che essa sia riconoscibile e memorizzabile. Inoltre, non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e, per la normativa italiana, non deve contenere nomi geografici. L’indicazione della varietà nella domanda costituisce una condizione per il rilascio della privativa e ad essa può essere associato un marchio. Ne deriva che chiunque potrà utilizzare la denominazione stessa per indicare il prodotto (al fine di distinguere la pianta dalle altre varietà della stessa specie) mentre il marchio potrà essere utilizzato solo dal costitutore/titolare del marchio. Chi può richiedere la tutela Può richiedere la tutela per varietà vegetale il soggetto che ha messo a punto la novità varietale o ha scoperto la stessa; la legislazione conferisce così anche la possibilità di proteggere nuove varietà vegetali presenti in natura ancorché sconosciute. Il soggetto richiedente può essere persona fisica oppure, in caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro oppure il committente dell’attività da cui deriva la novità varietale. Il soggetto proprietario della varietà vegetale è denominato costitutore e a lui sono riconosciuti tutti i diritti patrimoniali nascenti dalla costituzione della nuova varietà vegetale. La normativa vigente conferisce il diritto esclusivo al costitutore quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
I requisiti per la richiesta di privativa. Caratteristiche della nuova varietà che ne rendono possibile la tutela.
Il diritto del costitutore e le sue limitazioni Il costitutore ha il diritto esclusivo sulla varietà vegetale; per cui è richiesta l’autorizzazione del medesimo per i seguenti atti: - produzione o riproduzione della varietà protetta; - condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; - offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; - esportazione o importazione; - detenzione per uno degli scopi sopra elencati. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per i summenzionati atti compiti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenute mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L’autorizzazione è richiesta anche per: - le varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata; - le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione; - le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta. Il diritto di costitutore non si estende: ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà. Come richiedere la tutela La domanda di privativa per varietà vegetale, depositabile presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, deve contenere: l'identificazione del richiedente; l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; la denominazione proposta; il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale e l’eventuale rivendicazione della priorità. Puntare alla protezione internazionale Il deposito della nuova varietà vegetale può avvenire in Italia ovvero a livello comunitario ovvero a livello internazionale, dipendendo dall’interesse territoriale del costitutore a dove creare il diritto di esclusiva. Con l’adozione del Regolamento Comunitario, il numero delle domande nazionali presentate di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – organo statale preposto a questo scopo – è sensibilmente diminuito, a favore di una protezione unitaria, che si pone come alternativa alla singola protezione nazionale.   [box title="La normativa di riferimento" color="#c00"] La protezione delle varietà vegetali è conferita da più sistemi normativi. In Italia la materia è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale del febbraio 2005 mentre in Unione Europea dal Reg. CE n. 2100/94. Esiste, inoltre, una Convenzione a carattere Internazionale a cui aderisce anche l’Italia fin dal 1977 ‒ International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), del 1961 ‒ e di cui sono parte ben settanta Paesi.[/box]   [box title="Cos'è una varietà derivata" color="#c00"] Una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando: - deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale; - si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.[/box]   [box title="La durata della tutela" color="#c00"] Il diritto di costitutore dura normalmente venti anni (venticinque in caso di tutela comunitaria) mentre per le piante arboree, viti comprese, tale diritto dura trent'anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per il mantenimento del diritto è dovuto il pagamento di una tasse annuale, a partire dall’ottenimento della concessione della privativa.[/box]   Articolo a firma di Sabrina Fumagalli - Botti&Ferrari Srl (Milano) Approfondimenti a cura dell'Autore PER APPROFONDIRE Definizione di varietà vegetale La normativa definisce la varietà vegetale come “un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme”. Una varietà vegetale è quindi un sottoinsieme di una specie vegetale definita da caratteri ereditari, distinguibile da altri sottoinsiemi della stessa specie vegetale per almeno un carattere e in grado di riprodursi. Rientrano in questa categoria le varietà vegetali appartenenti a tutte le specie e generi botanici, compresi gli ibridi. Tutto ciò che non rientra nella definizione di varietà vegetale, qualora dotato di caratteristiche per una valida brevettazione, può essere oggetto di brevetto per invenzione industriale (p.e. invenzioni relativa a parti di piante, cellule, entità vegetali con classificazione tassonomica superiore). Le normativa in vigore e l’esclusione dalla brevettazione per questa tipologia di trovati, implicano la non cumulabilità di tutele per esse. Ciò significa che una stessa novità varietale non può essere oggetto di protezione tramite varietà vegetale e brevetto per invenzione. I documenti da allegare alla domanda di privativa per varietà vegetale Alla domanda devono essere uniti: - la descrizione della varietà vegetale, mettendo chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute; - la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; - ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda; - la dichiarazione del costitutore, in cui esso dichiara che: la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale e presenta i requisiti normativi; ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta; s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà per consentire l'esame della stessa; è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito. Fonti consultate Codice di proprietà Industriale Regolamento Comunitario n. Reg. CE n. 2100/94 Codice Commentato della Proprietà Industriale – Bonilli – Confortini Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza – Marchietti – Ubertazzi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - per i dati statistici relativi all’Italia Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) – report annuale 2011 - per i dati statistici relativi all’Unione Europea

Come tutelare i nuovi vitigni - Ultima modifica: 2013-02-14T13:00:20+01:00 da Redazione

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