Il DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. decreto Semplificazioni, pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto, tra le altre novità, alcune modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, il cd. Testo unico del vino.
Al centro del dibattito è finito l’articolo 7-bis della legge, introdotto ex novo proprio dal DL Semplificazioni che, in caso di circostanze eccezionali, «che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione», apre all’imbottigliamento del vino Dop e Igp al di fuori della zona geografica delimitata eventualmente prevista dagli stessi disciplinari.
Una norma giudicata sproporzionata dalla Cia-Agricoltori Italiani, ma il Dipartimento ICQRF precisa: nessun rischio di smantellamento del sistema delle Doc ma solo una prudente tutela per future emergenze.
Quali condizioni per la deroga
Non si tratta di un via libera indiscriminato, ha precisato il comunicato stampa del Mipaaf, bensì di un’ipotesi che dovrà essere verificata e autorizzata. In particolare, sarebbero due le condizioni che dovranno essere accertate per poter sostenere la deroga all’imbottigliamento in zona: che l’emergenza, la causa di forza maggiore o la calamità naturale sia riconosciuta dall’autorità competente e che vi sia, come indicato nell’articolo 7-bis del decreto-legge Semplificazioni, un temporaneo impedimento per gli operatori di rispettare il disciplinare di produzione.
Un principio, quello della deroga, contenuto nel Testo unico del vino (articolo 38, comma 8) che prevede, sempre nei casi di eccezionalità e dopo una richiesta motivata da parte dell’operatore, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire Dop e Igp al di fuori della zona di produzione delimitata, purché sia stata rilasciata una specifica autorizzazione dal Mipaaf. Ma si tratta di una deroga, quella prevista dal Testo unico del vino, che comunque non tocca i vini già certificati Dop e Igp.
Solo in caso di futuro lockdown?
L’eccezione alla regola dovrà essere quindi valutata e, nel caso sussistano le condizioni previste, eventualmente accordata dal Mipaaf. Tuttavia la portata dell’articolo è abbastanza ampia e non fa riferimento soltanto a misure sanitarie, che hanno provocato il lockdown e le inevitabili difficoltà di spostamento e di trasferimento, bensì a calamità naturali, misure fitosanitarie e, precisa l’articolo 43, comma 4, del DL Semplificazioni, anche «altre cause di forza maggiore», qualora riconosciute dall’autorità, potrebbero attivare una richiesta di deroga. Il che, inevitabilmente, estende la possibilità di rivendicazione, e conseguentemente la potenziale efficacia della deroga, a una casistica piuttosto ampia e differenziata di circostanze, non tutte dello stesso livello di gravità.
La registrazione rimpiazza la comunicazione
Tra le novità del DL Semplificazioni nel settore vitivinicolo c’è l’abolizione di alcuni vincoli legati alle comunicazioni preventive che erano previste per la produzione di mosto cotto nonché per la preparazione, detenzione e confezionamento di alcuni prodotti.
In particolare, per quanto riguarda la possibilità di preparare mosto cotto, mosti di uve fresche mutizzati con alcol, vini liquorosi, prodotti vitivinicoli aromatizzati e vini spumanti nonché bevande spiritose ottenute mediante miscelazione di prodotti diversi, anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini, occorre comunicare le operazioni all’ufficio ICQRF territorialmente competente ma senza l’obbligo di notifica almeno 5 giorni prima dell’inizio attività.
Relativamente invece alla detenzione e al confezionamento di alcune bevande spiritose, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, dei succhi di frutta e nettari di frutta, delle altre bevande alcoliche e analcoliche (in questi ultimi due casi, con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti) e degli aceti l’obbligo di annotazione nel registro telematico ha di fatto escluso l’obbligo della comunicazione preventiva all’ufficio ICQRF territorialmente competente.