Pubblicato sulla GURI n. 253 del 30 ottobre 2018 il DM 2 agosto 2018 che disciplina il sistema di controllo dei vini Dop e Igp affidato dagli enti terzi di certificazione pubblici e privati, incaricati dall’Icqrf a svolgere le verifiche di conformità rispetto ai requisiti qualitativi e territoriali fissati dai disciplinari di produzione.
Si tratta di un’ulteriore tessera dell’articolato puzzle normativo che dovrà dare attuazione operativa alle regole generali introdotte dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, il cd. Testo Unico del vino.
Ma certamente non una tessera qualsiasi: il sistema di controllo dei vini Dop e Igp è da sempre un tema complesso, che oltre a essere interconnesso allo schema di certificazione dei requisiti chimico-fisici ed organolettici dei vini – che sarà rivisto in un altro DM post-Testo unico non ancora emanato – tira in ballo la possibilità di poter modulare il peso burocratico su cantine e stabilimenti enologici e quindi il livello dei costi, diretti e indiretti, legati alla certificazione dei vini Dop e Igp.
Registro online al centro del sistema
Il registro telematico è strumento di lavoro non soltanto per le imprese vitivinicole ma anche per gli enti di certificazione. D’altra parte, il criterio-guida degli audit organizzati nel nuovo piano dei controlli rimane la garanzia della tracciabilità del prodotto rendicontata, dalla raccolta dell’uva fino all’imbottigliamento e all’etichettatura del vino certificato Dop o Igp, proprio nella contabilità telematica; così come un requisito ricorrente, da accertare in ogni verifica ispettiva presso gli operatori di filiera, è la verifica del bilancio di massa, cioè la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione detenuti in cantina con il saldo contabile estratto dal registro telematico. Una procedura che prevede quindi mediante il registro telematico – fermi restando i casi di deroga che implicano quindi una gestione off-line – il costante e sistematico flusso documentale dagli operatori di filiera agli organismi di certificazione (movimentazioni in entrata e in uscita, tagli, riclassificazioni, eccetera), necessario per assicurare la corrispondenza dei quantitativi destinati alla certificazione con i dati della contabilità ufficiale.
Il controllo – novità importante rispetto al precedente impianto – è esteso agli imbottigliatori esteri che confezionano vini Dop e Igp e agli operatori che rivestono la figura di etichettatori, cioè coloro che effettuano la sola operazione di etichettatura dei vini Dop e Igp e che, qualora non richiedano direttamente la certificazione, sono esonerati dal pagamento della tariffa.
Casuale e mirato
Quali e quanti operatori di filiera saranno controllati? Non cambia la regola generale che vede il sorteggio casuale lo strumento per individuare il quantum da sottoporre a controllo annuale, attività che tra l’altro – novità rispetto alla precedente impostazione – deve essere eseguita entro l’anno solare assicurando la stagionalità degli audit. Accanto al metodo casuale entra in gioco tuttavia anche l’analisi del rischio che, tenendo conto di alcuni criteri di preventiva valutazione, consentirà agli enti di certificazione di poter sottoporre a controllo mirato fino ad 1/5 delle quote minime di sorteggio. Tra i principali criteri di analisi del rischio ci sono il numero di non conformità gravi emesse nei tre anni precedenti, l’entità degli eventi climatici sfavorevoli, il valore economico del vino Dop o Igp così come gli esiti delle verifiche svolte da altri organi di controllo.
Quale impatto?
Un metodo di controllo sostanzialmente rivisto quindi, che a regime potrà avere impatto sui costi di certificazione, anche considerando il nodo dell’organismo unico – da scegliere in caso di co-presenza nella stessa area geografica, di due o più enti di certificazione – inizialmente previsto nell’articolato, poi eliminato in sede di Conferenza Stato-Regioni ma che in ogni caso dovrà essere recepito con uno specifico (e separato) DM previsto, anche in tal caso, dal Testo unico del vino.