
Raggiunto l’accordo in sede di trilogo e ulteriore passo avanti per il pacchetto vino. Un progetto proposto a partire dalle riflessioni del Gruppo di alto livello che ha introdotto strumenti di semplificazione e di competitività, dalla gestione dell’offerta, al rafforzamento della promozione e dell’enoturismo fino alle regole d’etichettatura. Quali novità e misure dopo il recente accordo sulla proposta legislativa?
Quali misure di gestione dell’offerta
Confermata la possibilità per gli Stati membri di inserire nei programmi nazionali di sostegno interventi di vendemmia verde così come di estirpazione, misure finalizzate a gestire le situazioni di crisi di mercato. In tali casi, il confronto tra i co-legislatori ha condiviso l’inserimento di un tetto di co-finanziamento a livello europeo fino al 70% della somma dei costi diretti e dei mancati redditi nell’anno successivo all’estirpazione e del 30% da predisporre, previa valutazione dei singoli Stati membri, a livello nazionale. La distillazione e la vendemmia verde invece potranno, nei casi giustificati di crisi, essere finanziate mediante pagamenti nazionali, e in tal caso il sostegno finanziario non potrà superare la somma dei costi sostenuti, oltre a un incentivo che viene riconosciuto al produttore con l’obiettivo di affrontare la crisi. Un ulteriore novità riguarda il budget che, a livello nazionale, potrà essere messo a disposizione delle misure di distillazione e di vendemmia verde: esso non potrà superare il 25% della dotazione assegnata, per ciascun esercizio finanziario, agli Stati membri e allo stato attuale pari a quasi 324 milioni di euro (allegato VII del Reg. (UE) 2021/2115).
Flessibilità per le autorizzazioni
Il pacchetto vino non contempla la scadenza al 2045 del sistema delle autorizzazioni, con revisioni previste ogni 10 anni con l’obiettivo di valutare il programma. Rimane la validità di tre anni dalla data in cui sono state concesse le autorizzazioni, ferma restando la possibilità – introdotta in un emendamento approvato in sede di Comagri limitatamente ai casi di disastro naturale o evento meteorologico indicati dal Reg. (UE) 2021/2116 – di una proroga fino a 12 mesi dalla data di scadenza, utilizzabile una sola volta. Inoltre, non si applicano sanzioni nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione informi le autorità competenti, entro il 31 dicembre della campagna successiva a quella in cui si è verificato l’evento, che intende rinunciare all’autorizzazione invece di beneficiare della proroga della validità. È sanzionabile il mancato utilizzo da parte dei beneficiari delle autorizzazioni concesse a meno che, precisa l’articolato, il beneficiario non presenti una richiesta giustificata da una delle circostanze eccezionali indicate dall’articolo 3, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116.
Sostegno per la lotta alla flavescenza
L’articolato pone l’attenzione sulla necessità di prevenire la diffusione della flavescenza dorata – così come, precisa l’articolato, di altre malattie altamente contagiose della vite – dando la possibilità agli Stati membri di poter integrare, all’interno dei piani strategici, le attività di monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca effettuate da organizzazioni di produttori o da gruppi di produttori. Si tratta di emendamenti proposti nell’ambito del Reg. (UE) 2021/2115 che presentano l’obiettivo di coprire i costi di esercizio fino al 100% dell’impegno economico.
Reimpianti per i vigneti "eroici"
In sede di Comagri è stato inoltre inserito un ulteriore emendamento al testo predisposto dalla Commissione europea relativo alla concessione delle autorizzazioni di reimpianto ai c.d. vigneti eroici, non espressamente così definiti in sede di trilogo ma comunque richiamati – unitamente ad altri vigneti caratterizzati da scarsa profondità radicale e collocati in aree siccitose – mediante la citazione dell’allegato 2, parte D, del Reg. (UE) 2018/273. Una corsia preferenziale che tiene conto delle difficoltà di coltivazione della vite che, per motivi ambientali e strutturali, caratterizzano tali superfici vitate.
In riferimento ai vigneti c.d. eroici, occorre in tal caso considerare la disciplina nazionale che – in attuazione dell’articolo 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino – già promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
Rafforzati la promozione e l’enoturismo
La nuova formulazione del pacchetto vino, a fronte di una durata pari a 5 anni del sostegno concesso per l’applicazione delle attività di promozione e comunicazione realizzate nei Paesi terzi, ha esteso fino a 9 anni (tre anni e due proroghe di tre anni ciascuna) la durata dei progetti ai fini del consolidamento dei mercati. Un’ulteriore novità riguarda il limite di cofinanziamento della spesa che raggiunge il 60% a livello europeo ed il 30% rispetto al tetto nazionale, con un sostegno complessivo che non potrà superare quota 80%.
Passo in avanti anche sul fronte dell’enoturismo, considerato driver strategico per il settore vitivinicolo da promuovere mediante il supporto degli Stati membri, finalizzato alla promozione degli investimenti così come in termini di semplificazione delle procedure di autorizzazione allo svolgimento dell’attività c.d. connessa a quella principale.
Le novità sul fronte etichettatura
Vini dealcolati e parzialmente dealcolati. Il testo uscito dal trilogo ha approvato gli emendamenti all’articolo 119 del Reg. (UE) 1308/2013 e l’utilizzo del termine 'alcohol-free' per definire i vini dealcolati, cioè con un titolo alcolometrico fino a 0,5% vol, mentre i parzialmente dealcolati dovranno riportare, anziché l’indicazione "low-alcohol", la denominazione "reduced-alcohol". È stato inoltre confermato che il titolo alcolometrico effettivo di un vino dealcolato – uguale o superiore a 0,5% vol – deve essere pari almeno al 30% in meno del titolo alcolometrico della categoria prima della dealcolazione, cioè 8,5% vol (zone viticole A e B) o 9% vol (zona viticola C).
Dichiarazione nutrizionale e lista degli ingredienti. Confermata anche l’applicabilità del QR-code che, in recepimento alla richiesta di armonizzazione dell’etichettatura elettronica formulata dal Gruppo di alto livello, riporterà il simbolo «i» di cui allo standard internazionale ISO 7001. Si tratta di uno strumento utile per identificare l’accesso alle informazioni disponibili tramite canale digitale, da posizionare – precisa l’articolato – in prossimità del valore energetico.
Vini destinati all’esportazione: Rimasta per tali vini la deroga all’obbligo di indicare le indicazioni obbligatorie relative alle informazioni nutrizionali ed all’elenco degli ingredienti. Si tratta anche in tal caso di una semplificazione rispetto all’impostazione precedentemente fornita agli operatori che, citando l’articolo 42 del Reg. (UE) 2019/33, consentiva la deroga, da valutare in maniera specifica caso per caso, in caso di manifesta incompatibilità tra la normativa UE e quella del paese terzo importatore.
Sintesi dell'articolo in pubblicazione nel numero 1/2026 di VVQ









