Il Dl Semplificazioni è legge. Il provvedimento che punta al rilancio dell’economia post-covid19 attraverso un’accelerazione sulla digitalizzazione e sullo snellimento burocratico (anche per favorire l’utilizzo dei fondi del Next generation Eu) contiene numerosi interventi di forte impatto sull’agricoltura (per approfondire clicca qui) e sulla vitivinicoltura in particolare
Aggiornamento dell'articolo pubblicato sul numero 6/2020 di VVQ
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Tra le novità anche una maggiore flessibilità per alcuni obblighi di comunicazione in capo agli operatori del settore vitivinicolo.
Un segnale che, coerentemente con le politiche europee, conferma un nuovo approccio, tipico degli standard volontari: si alleggeriscono alcuni vincoli lasciando agli operatori la responsabilità, soprattutto in fase di autocontrollo, di gestire processi e pratiche enologiche prima sottoposte a sistemi di monitoraggio più restrittivi. Un cambiamento graduale ed un nuovo spazio di lavoro, sempre più digitale e innovativo.
Quali novità
La modifica, già presente nel DL Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo unico del vino, riguarda le comunicazioni per la produzione di mosto cotto nonché per la preparazione in stabilimenti promiscui, detenzione e confezionamento di alcuni prodotti, tra cui i succhi di frutta e nettari di frutta, altre bevande alcoliche e analcoliche – in ogni caso con l’esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola – alcune bevande spiritose e aromatizzate nonché gli aceti.
In particolare, per quanto riguarda la produzione di mosto cotto, è mantenuto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ICQRF territorialmente competente, senza tuttavia il vincolo dei 5 giorni prima dell’inizio delle attività: basta una comunicazione una tantum, da notificare prima dell’inizio delle operazioni, senza un termine specifico entro il quale effettuarla.
Per quanto riguarda invece la lavorazione e l’estrazione dagli stabilimenti enologici dei mosti e dei vini (diversi dai vini spumanti elaborati con saccarosio) in promiscuità con altri prodotti, ad esempio mosti di uve fresche mutizzati con alcol e vini liquorosi, per il cui ottenimento si verifica l’impiego di sostanze non consentite in enologia – come saccarosio, acquavite di vino, alcol e tutti i prodotti consentiti dal Reg. (UE) 251/2014 per la produzione di vini aromatizzati – occorre comunicare preventivamente all’ICQRF territorialmente competente, ma anche in tal caso non più entro il quinto giorno antecedente l’operazione, la singola lavorazione che sarà svolta nello stabilimento promiscuo.
Ultima novità riguarda la detenzione e il confezionamento di tali prodotti, come alcune bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, aceti e succhi di frutta e nettari di frutta e altre bevande alcoliche e analcoliche: il DL Semplificazioni, eliminando l’obbligo di comunicazione preventiva, ha subordinato tali attività alla sola annotazione nel registro telematico di cantina.
Solo registrazione per dolcificazione, acidificazione/disacidificazione
Lo stesso Testo unico del vino introdusse semplificazioni rispetto alla precedente impostazione normativa (v. VVQ n. 5/2018). Un orientamento recentemente confermato anche a livello europeo con il Reg. (UE) 934/2019, applicato dal 7 dicembre scorso, che disciplina le pratiche ed i trattamenti enologici: rispetto al precedente Reg. (CE) 606/2009, il nuovo regolamento ha infatti eliminato gli obblighi di comunicazione preventiva per gli operatori che procedono allo svolgimento di operazioni di dolcificazione dei vini nonché di acidificazione e disacidificazione dei prodotti vitivinicoli.
Rimane invece, per tali operazioni, l’obbligo di garantire un’adeguata tracciabilità sul registro di cantina che in Italia, grazie alla dematerializzazione e alla condivisione telematica, è comunque consultabile da remoto dagli ispettori ICQRF.
Più accountability
Il Testo unico del vino aveva già eliminato alcuni preesistenti vincoli, introducendo delle deroghe, in particolar modo per le imprese agricole, così definite ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonché delle semplificazioni invece orizzontali.
Si tratta di un approccio che punta a valorizzare i sistemi di autocontrollo aziendale, che sempre più spesso diventano fattore di competitività utile per garantire un efficace (e meglio documentato) monitoraggio del processo nonché per mostrare (e dimostrare), non soltanto ai controllori ma anche ai clienti ed ai consumatori, le informazioni salienti e la storia dei prodotti vitivinicoli, non necessariamente Dop e Igp.