Il Reg. (UE) 2021/2117, che ha modificato il Reg. (UE) 1308/2013, ha introdotto importanti novità sul fronte dell’etichettatura e della presentazione dei vini.
Ferme restando le nuove regole che riguardano l’obbligo di indicare elenco degli ingredienti e calorie (si veda VVQ 8/2020), alcune disposizioni sono finalizzate ad assicurare un maggiore livello di protezione dei nomi Dop e Igp, nonché un’adeguata coesistenza con i marchi.
Anteprima del numero 2/2022 di VVQ
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I nuovi spazi della protezione
Rispetto all’impostazione del Reg. (UE) 1308/2013, è confermata la protezione per le Dop e Igp contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio – recita l’articolo 103, paragrafo 2 dell’Ocm – è indicata in etichetta. Allo stesso modo, sono vietate le espressioni come «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili che potrebbero indurre in errore o ingannare il consumatore.
Formule di protezione che il Reg. (UE) 2021/2117 ha esteso, in modo più esplicito, ai prodotti che vengono utilizzati come ingredienti. Rimane poi la protezione contro l’illecita indicazione, nell’etichettatura e nella presentazione dei prodotti non conformi, dei nomi territoriali protetti come Dop e Igp ma, oltre all’indebito sfruttamento della notorietà di una Dop o Igp, vengono anche indicate tra le condotte contestabili le azioni finalizzate a svigorire o indebolire la notorietà di una denominazione d’origine o di una indicazione geografica.
Rispetto alla precedente formulazione è stato inoltre introdotto un ulteriore paragrafo che – coerentemente con l’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio – estende il raggio della protezione anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Ue senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale e che beneficiano di regimi doganali speciali come le procedure di transito, il deposito o la trasformazione.
E-commerce sotto la lente
Il Reg. (UE) 2021/2117 ha esteso la protezione anche ai prodotti Dop e Igp venduti a distanza, come il commercio elettronico, canale che, nonostante gli ampi margini di miglioramento, ha registrato, soprattutto nel periodo pandemico e con un trend ancora incoraggiante, una forte crescita. In tal senso il report Nomisma Wine Monitor realizzato in collaborazione con NielsenIQ ha mostrato che anche nel 2021 si è registrato un ulteriore balzo in avanti degli acquisti di vino nei siti generalisti, catene retail e Amazon, pari a +19% in volume e +22% in termini di valore rispetto all’anno precedente.
Su questo tema il Reg. (UE) 1169/2011 ha chiarito che il consumatore deve poter accedere alle informazioni obbligatorie di etichettatura – con la sola eccezione del termine minimo di conservazione, informazione che sempre ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117 interesserà i vini parzialmente dealcolati con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 10% vol. – prima della conclusione dell’acquisto.
Si tratta come detto di uno spazio di vendita in netta crescita e l’obiettivo, anche per evitare un allontanamento degli utenti della rete, è tutelare il consumatore da frodi e contraffazioni: al riguardo occorre sottolineare il maggiore livello di protezione dei vini Dop e Igp assicurato – in un ambito regolato da protocollo d’intesa e non previsto a livello Ue – dall’Icqrf che sul mercato elettronico svolge sistematici controlli con la collaborazione dei principali player mondiali dell’e-commerce Ebay, Alibaba, Amazon e più recentemente Rakuten Group, la più grande piattaforma e-commerce giapponese.
I termini della coesistenza con i marchi
Il Reg. (UE) 2021/2117 ha chiarito i termini di relazione tra i nomi Dop e Igp ed i marchi commerciali, confermando che la domanda di registrazione di un marchio, che riguarda un prodotto vitivinicolo e il cui utilizzo potrebbe imitare o evocare un nome protetto Dop o Igp, è respinta se è già stata presentata alla Commissione la domanda di registrazione Dop o Igp.
Così come, può continuare a essere utilizzato un marchio che, seppure in violazione dell’articolo 103, paragrafo 2 dell’Ocm, è stato acquisito prima della data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione Dop o Igp.