Sette anni dopo si aggiornano le norme per l’impianto dei vigneti, ma di poco.
Il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare (Masaf) ha infatti adottato il Dm 649010 del 19 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. Ue 1308/2013 (Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli). Si tratta, in buona sostanza, del decreto che definisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti viticoli.
Diritti estinti
E che mette la parola fine all’epopea dei diritti di impianto in vigore fino al 2015 (la cui possibilità di conversione è scaduta il 31 dicembre 2022).
Il provvedimento ministeriale recepisce le novità introdotte con la recente riforma della Politica agricola comune entrata in vigore dal 1 gennaio 2023, sostituendo il precedente Dm 12272 del 15 dicembre 2015.
Per assicurare il necessario controllo delle produzioni, Il Reg. 2021/2117 ha prorogato al 31 dicembre 2045 il sistema delle autorizzazioni. Nel nostro Paese il vincolo dell’1% della superficie vitata corrisponde infatti a un limite molto minore rispetto alle richieste.
Tempistica
Le domande per le autorizzazioni devono essere presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno al Masaf, autorità competente, in modalità telematica nell’ambito del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
La superficie massima da richiedere è di 50 ettari (teorici). Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni e Province autonome competenti entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell’elenco stabilito dal Ministero, pubblicando l’atto di approvazione nel Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), che assumerà valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.
Se l’autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, il richiedente potrà rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione senza incorrere in sanzioni. Le superfici oggetto di rinuncia potranno essere utilizzate prioritariamente per sanare errori di sistema o di istruttoria indipendenti dalla volontà del richiedente. Le superfici rimanenti saranno, invece, utilizzate per la determinazione della superficie disponibile nell’annualità successiva a quella della rinuncia.
Riparti tra Regioni
Le domande ammissibili saranno accettate nella loro totalità qualora riguardino una superficie totale inferiore o uguale a quella disponibile. Nel caso in cui le domande ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla disponibilità sarà comunque garantita, alle singole Regioni una superficie uguale all’1% del potenziale viticolo regionale, aliquota massima consentita dall’Ue.
Qualora in una determinata Regione si dovessero registrare domande ammissibili per una superficie inferiore rispetto a quella disponibile, l’eventuale superficie in esubero sarà redistribuita tra le Regioni con maggiori domande rispetto alla superficie disponibile.
Nel caso in cui le domande ammissibili dovessero superare la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione potrà garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti.
Le autorizzazioni hanno una durata massima di tre anni dalla data di rilascio e non possono del contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Clausole di salvaguardia
Entro il 1° febbraio di ogni anno il Ministero, d’intesa con le amministrazioni locali, può limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche aree viticole per evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli o per evitare un palese rischio di svalutazione di una particolare denominazione.
Nuovi criteri di priorità
Tra i criteri di priorità che possono essere applicati dalle amministrazioni locali per la concessione delle autorizzazioni sono ora anche le superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente e delle risorse genetiche. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta all’intera superficie vitata annualmente condotta.
Altra novità riguarda la precedenza da concedere alle superfici da adibire a nuovi impianti nell’ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari.
Sono esentati dall’autorizzazione gli impianti destinati a scopi sperimentali per vigneti destinati alla preservazione delle risorse genetiche.
Per assicurare il necessario controllo delle produzioni, Il Reg. 2021/2117 ha prorogato al 31 dicembre 2045 il sistema delle autorizzazioni. Nel nostro Paese il vincolo dell’1% della superficie vitata corrisponde infatti a un limite molto minore rispetto alle richieste.