Vino dealcolato, politica o mercato?

I no o low alcohol wine sono tra le maggiori novità dell'ultima Ocm
È una delle più significative novità dell’ultima Ocm: i vini dealcolati o parzialmente dealcolati rispondono alle richieste dei nuovi consumatori e all’obiettivo europeo di contenere l’abuso di alcol. Nel nostro Paese urge però un intervento normativo per chiarirne l’applicazione

L’aumento esponenziale della domanda dei consumatori internazionali verso prodotti sempre più innovativi, come il vino dealcolato o parzialmente dealcolato, ha condotto il legislatore europeo a rivedere ed integrare la disciplina relativa ai prodotti vitivinicoli, consentendo agli operatori europei di produrre e commercializzare nel mercato unico europeo vini dealcolati o parzialmente dealcolati, ossia vini aventi un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello normalmente stabilito per i prodotti vitivinicoli.

Nel dettaglio, il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021, emanato nell’ambito della nuova PAC 2023 – 2027, ha modificato il Regolamento (Ue) 1308/2013 (“Ocm Unica”) stabilendo le condizioni per la produzione e la commercializzazione di vini dealcolati o parzialmente dealcolati, mediante l’individuazione e la definizione dei processi autorizzati per la realizzazione di questo innovativo prodotto, elaborati sulla base delle diverse risoluzioni dell’Oiv che si sono susseguite negli ultimi anni.

Le tecniche

Tale Regolamento ha previsto una nuova disciplina, introducendo nell’Allegato VIII, parte E, un’apposita sezione rubricata “Processi di dealcolazione” secondo cui, nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, dell’Ocm Unica, punto 1) “Vino”, punto 4) “Vino spumante”, punto 5), “Vino spumante di qualità”, punto 6) “Vino spumante di qualità del tipo aromatico”, punto 7) “Vino spumante gassificato”, punto 8) “Vino frizzante” e punto 9) “Vino frizzante gassificato”, i processi di dealcolazione, chiariti nel prosieguo, sono autorizzati, singolarmente o congiuntamente con altri, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nel prodotto. Tali processi comprendono:

  1. la parziale evaporazione sottovuoto;
  2. le tecniche a membrana;
  3. la distillazione.

Non per le denominazioni

Burcak prodotto tradizionale della Repubblica Ceca costituito da vino nuovo a bassa gradazione alcolica e ancora in fermentazione

In ogni caso, il Reg. (Ue) 1308/2013 chiarisce che i processi di dealcolazione usati non devono dare luogo a difetti dal punto di vista organolettico e l’eliminazione dell’etanolo dal prodotto non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.

Sebbene, siano stati formalmente autorizzati processi di integrale dealcolazione dei prodotti vitivinicoli elencati, dunque, la forte innovatività delle tecniche utilizzate e dei processi usati non permette di comprendere se l’eliminazione totale del titolo alcolometrico sia effettivamente in grado di preservare le caratteristiche distintive dei vini di qualità, che sono protetti da un'indicazione geografica o da una denominazione d'origine, per tale ragione, il Legislatore europeo ha ritenuto ammissibile, per questa categoria di prodotti, la sola dealcolazione parziale, previa adeguata modifica dei disciplinari di produzione che dovranno contenere la descrizione del vino parzialmente dealcolato e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche da utilizzare per la produzione del vino o dei vini parzialmente dealcolati, nonché le eventuali restrizioni pertinenti alla loro produzione.

La questione del nome

Occorre soffermarsi poi su un ulteriore questione controversa che attiene alla denominazione merceologica legale di vino. Ed infatti, nonostante le intervenute modifiche normative, emerge una criticità, certamente non secondaria, legata alla denominazione legale del «vino», così come elaborata dall’allegato XI-ter del Regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, ripreso dall’allegato VII, parte II del Regolamento (UE) 1308/2013 e, secondo cui, il vino è «il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve».

Ne deriva che, il vino è, di per sé, un prodotto ontologicamente alcolico e ci si chiede, dunque, se possa essere definito tale anche laddove lo stesso sia, di fatto “snaturato” del suo elemento alcolico, per essere dealcolato. Secondo la definizione normativa richiamata, infatti, il vino, è un prodotto che ha origine dalle uve delle varietà classificate come appartenenti alla specie Vitis vinifera o da uve provenienti dall’incrocio tra queste specie ed altre specie del genere Vitis, frutto di un procedimento di fermentazione ed è una bevanda alcolica, avente un titolo alcolometrico effettivo minimo non inferiore a 8,5%.

La necessità di un chiarimento in Italia

La questione, in termini giuridici, è stata risolta dallo stesso legislatore europeo, il quale ha chiarito che alla denominazione legale di «vino», laddove il prodotto venga assoggettato a processi di dealcolizzazione, debba essere affiancato il termine “dealcolato” ovvero “parzialmente dealcolato”.

Sotto il profilo pratico, invece, vigono ancora innumerevoli perplessità applicative, considerate le previsioni contenute nella L.238/2016, il c.d. “Testo Unico Vino”, nel quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, viene previsto l’espresso divieto di detenere negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti, a qualunque uso destinati “vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume” (art. 15, L. 238/2016).

Il Legislatore italiano è, dunque, ora chiamato a far luce sugli aspetti ancora poco chiari della normativa nazionale e che mal si conciliano con le previsioni europee, al fine di adattare sul piano applicativo le nuove previsioni dando linearità alla normativa nazionale che, ora come ora, impedirebbe ai produttori di, anche solo detenere, vini dealcolati presso gli stabilimenti enologici. Sul punto è atteso un decreto ministeriale che si auspica possa chiarire i punti ancora aperti.

Il termine di conservazione in etichetta

In ogni caso, appare opportuno evidenziare che, per effetto delle recenti modifiche normative, introdotte a livello europeo, al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza delle informazioni al consumatore, è stata integrata la disciplina relativa all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli, contenuta nel reg. (UE) 1308/2013 all’art. 119 dell’Ocm Unica, rubricato “Indicazioni obbligatorie”, mediante la previsione dell’obbligo, per i prodotti vitivinicoli elencati sopra (es: vino spumante, ecc.) soggetti a processi di dealcolizzazione, dell’inserimento in etichetta del termine vino «dealcolato», se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., ovvero del termine vino «parzialmente dealcolato», se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

A partire dall’8 dicembre 2023, inoltre, le etichette dei prodotti vitivinicoli dealcolati aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, devono recare tra le ulteriori informazioni obbligatorie anche il termine minimo di conservazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del reg. (UE) n. 1169/2011.

L’impegno europeo contro l’abuso di alcol

Tali specifiche andranno ad aggiungersi alle ulteriori indicazioni che, a partire dallo scorso 8 dicembre sono divenute obbligatorie in tutte le etichette dei prodotti vitivinicoli, e dunque non solo in quelle dei vini dealcolati, e che prevedono l’inserimento accanto alle tipiche informazioni fornite al consumatore in etichetta, anche della dichiarazione nutrizionale e dell’elenco degli ingredienti.

In tal senso, nonostante la controversia in termini legata all’utilizzo della denominazione legale del vino, l’aggiunta di tali terminologie consente al consumatore di non essere indotto in errore circa la natura del prodotto acquistato, consentendone l’immediata riconoscibilità sul mercato ed è in questi termini che dovrebbe essere risolta la controversia, anche considerato che l’intervento normativo citato, mirato a consentire la produzione e la commercializzazione di prodotti “no alcol” o “low alcol”, si pone in linea con i moderni obiettivi dell’Unione europea, la quale, da anni, implementato politiche volte a garantire il rispetto da parte dei consumatori europei di una dieta sana ed equilibrata, anche nell’ottica di assicurare misure di prevenzione delle malattie croniche legate all’abuso di alcol, al fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini.


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Vino dealcolato, politica o mercato? - Ultima modifica: 2023-12-19T11:29:58+01:00 da Lorenzo Tosi

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