
Recentemente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che sarà il collegato agricolo alla legge di bilancio 2026. Esso prevede l’impiego di risorse finanziarie per oltre 1 miliardo di euro e, per quanto riguarda il comparto vino, anche degli spazi di semplificazione e di allineamento della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino.
Chiarimento sui dealcolati
Il testo del DDL consente la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale, c.d. soluzione idroalcolica, all’interno degli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati. In particolare, l’articolato stabilisce che gli stabilimenti o i locali devono essere dotati di attrezzatura che possa garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione, circoli all’interno di un "circuito separato, chiuso e monitorato", in conformità alle procedure e con le modalità indicate dalla disciplina in materia di accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Eliminata la denaturazione delle fecce
Il DDL ha chiuso un percorso di semplificazione che ha consentito, durante le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024, l’impiego alternativo del cloruro di sodio per il trattamento, tra gli altri prodotti, anche delle fecce di vino. Ciò premesso, l’attuale impostazione del collegato agricolo ha eliminato l’obbligo di denaturazione delle fecce di vino nelle modalità stabilite dal decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294 che, stando all’allegato del DM, riguarda, prima dell’estrazione dalla cantina, la denaturazione delle fecce di vino con l’aggiunta di cloruro di litio e con l’aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo per le fecce di vino destinate all’uso agronomico.
Precisazioni per lo schedario grafico
Le modifiche introdotte nell’articolato del DDL consentono di allineare il Testo unico del vino con la disciplinare che nel frattempo – a partire dal DM 28 febbraio 2022, n. 93849 e dal DM 24 ottobre 2024, n. 563749 – ha stabilito un percorso di allineamento che consente la transizione dallo schedario "alfanumerico" al piano colturale grafico del fascicolo aziendale. In particolare, rispetto alla gestione del potenziale viticolo, il DDL, emendando il Testo unico del vino, stabilisce l’iscrizione a schedario delle superfici vitate destinatarie di una discordanza <5% del potenziale produttivo aziendale impiantato (ma non > 0,5 ettari) se già impiantate alla data del 31 dicembre 2025. Una modifica che consente di includere nello spazio di adeguamento e di iscrizione a schedario le superfici vitate impiantate dalla data di entrata in vigore del Testo unico del vino (riferimento temporale oggi considerato), cioè dal 12 gennaio 2017. È inoltre inserito un ulteriore comma che impone ai produttori di rettificare la superficie dichiarata a schedario nel fascicolo aziendale entro e non oltre 12 mesi dall’accertamento della discordanza.
Prorogato l'allineamento allo schedario grafico
Con il DM 16 luglio 2025, n. 330249 il MASAF ha rinviato il processo di allineamento delle superfici afferenti allo schedario con quelle presenti nel fascicolo aziendale grafico, sistema che essere completato entro il 31 luglio 2026. In particolare, il decreto ministeriale stabilisce che:
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le superfici afferenti allo schedario devono essere identificate e collocate territorialmente in base alla parcella di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA, a decorrere dalla campagna 2026/2027;
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i produttori che accedono all’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2026/2027 devono presentare la domanda sulla base dello schedario alfanumerico ovvero, se completato nella Regione di pertinenza alla data di apertura dell’avviso pubblico regionale sulla base dello schedario grafico;
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per la campagna 2025/2026 le dichiarazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701 sono presentate sulla base dello schedario alfanumerico ovvero, se completato, sulla base dello schedario grafico.
Cosa manca
Tra i tasselli del puzzle normativo mancano alcuni decreti attuativi del Testo unico e aperture particolarmente importanti per il settore: tra questi, il DM etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli – spazio che oggi, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, è ancora disciplinato dal decreto ministeriale 13 agosto 2012 – nonché, rispetto ai margini di azione intervenuti a livello europeo con il Reg. (UE) 2021/2117, la possibilità di impiegare le varietà resistenti, c.d. Piwi, per l’ottenimento dei vini DO oltre che IG, mediante la rimozione della limitazione di cui all’articolo 33, comma 6, del Testo unico del vino. Un tema particolarmente importante riguarda l’adeguamento della disciplina rispetto alle novità introdotte dal Reg. (UE) 2024/1143 di riforma delle IG, norma che attribuisce ai Consorzi di tutela ulteriori responsabilità e impegni, con effetti anche sull’attuale impostazione del Testo unico del vino.
Anticipazione di articolo in uscita su VVQ 6/2025