Raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l’intesa sul decreto ministeriale che stabilisce per la Campagna viticola 2020-2021 i periodi entro i quali sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni in deroga al normale periodo di vendemmia.
Passiti e simili doc
È fissato al 30 giugno il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica con le menzioni “passito”, “vin santo”, “vendemmia tardiva” oppure facciano ricorso ad uve appassite o stramature nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con sovrapressione.
Terracotte non doc
Per i vini senza denominazione di origine e indicazione geografica, quali i vini ottenuti da uve appassite o vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta o altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente in bucce, il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni è fissato al 30 giugno.
Il caso particolare del Torchiato di Fregona
Per il vino DO Colli di Conegliano “Torchiano di Fregona”, infine, la data ultima per il procedimento è fissata al 31 agosto.
Fermentazioni, il commento del sottosegretario
«Il decreto ottempera ad una specifica disposizione del Testo Unico sul vino – commenta il
Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate –. Come ogni anno il Mipaaf individua con un proprio provvedimento, d’intesa con le Regioni, le tipologie di particolari vini per le quali possa essere consentita la fermentazione o la rifermentazione oltre il termine ultimo del 31 dicembre. Abbiamo sostanzialmente confermato le previsioni dei precedenti decreti ministeriali che hanno normato la materia in passato – conclude L’Abbate – dando continuità al lavoro portato avanti dal Ministero delle Politiche Agricole a tutela delle produzioni di qualità del nostro Paese».