L’obbligo dell’imbottigliamento in zona è un provvedimento che, nel corso degli anni, è stato adottato in numerosi disciplinari con l’obiettivo dichiarato di salvaguardare la qualità e la reputazione di un vino (Docg, Doc o Igt che sia), garantirne l’origine ed assicurare l’efficacia dei controlli previsti. Al fine di tutelare i diritti acquisiti – già con il decreto del 31 luglio 2003, poi ripreso con il decreto legislativo 61 del 2010 e da ultimo con il Testo Unico – le numerose imprese imbottigliatrici interessate hanno potuto ottenere l’autorizzazione in deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata. Con la recente circolare ministeriale dell’8 agosto 2017 viene disposto che tutte le nuove richieste, ivi comprese quelle in fase di istruttoria presso il Ministero, non debbano presentare istanza di rinnovo ogni 5 anni come in passato. Si tratta sicuramente di un lodevole alleggerimento burocratico, che sarebbe potuto diventare perfetto se fosse stato dato carattere definitivo alle autorizzazioni concesse fino ad ora, visto che la loro congruità era stata già supportata dal procedimento istruttorio sostenuto. I produttori già in possesso di deroga (magari ottenuta a fine luglio) dovranno viceversa ripresentare apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica Dop o Igp per almeno due anni (anche non continuativi) nei cinque anni precedenti per rendere definitive le proprie autorizzazioni. Da notare che questa procedura viene prevista anche per le aziende imbottigliatrici operanti all’estero: anche queste saranno sottoposte al controllo degli organismi di certificazione, così come succede per i vini imbottigliati sul territorio nazionale. La documentazione necessaria per ottenere la deroga definitiva per l’imbottigliamento fuori area è la seguente: – copia del Frontespizio e delle pagine del Registro di imbottigliamento in cui risultano le attestazioni degli imbottigliamenti dei vini Docg o Doc o Igt in questione per almeno due anni anche non continuativi nei cinque anni precedenti la richiesta di rinnovo definitivo. – Attestazione dell’Organismo di controllo relativa all’iscrizione della Ditta agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola per la Docg o Doc o Igt oggetto di imbottigliamento fuori zona delimitata. – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, di conformità all’originale della documentazione inviata. – Attestazione della regolare denuncia dello stabilimento enologico nel quale si intendono effettuare le operazioni di imbottigliamento.
Un tema ripreso nel Testo Unico del vino
Diventano definitive le autorizzazioni ad imbottigliare fuori zona
Definitive e non più soggette a rinnovo periodico.