Coronavirus, ok a deroghe per i programmi di promozione

Bruxelles introduce tre elementi di flessibilità per evitare che l’emergenza sanitaria in corso vanifichi gli sforzi già compiuti oltre confine. E anche per favorire i programmi che vogliono cambiare il Paese target dopo l’attivazione dazi Usa

Sono entrate in vigore il 23 marzo 2020 le norme che derogano ad alcune delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria relativamente alla esecuzione di programmi di promozione nei paesi extracomunitari finanziati con l’Ocm vitivinicola.

Il regolamento comunitario approvato dalla Commissione europea sin dal 30 gennaio 2020 ha però visto la luce sulla Gazzetta ufficiale dell’UE del 20 marzo 2020 ed è, pertanto, entrato in vigore dopo tre giorni da tale pubblicazione.

Frontiere bloccate dall’emergenza Covid19

In particolare le norme derogatorie di alcune condizioni previste per ottenere i contributi comunitari, si riferiscono ai programmi già finanziati e in corso di realizzazione che possono incontrare difficoltà nella loro completa esecuzione con la conseguenza che potrebbero incorrere in gravi penalità che vanno dalla perdita parziale a quella totale del contributo comunitario e dell’eventuale integrazione comunitaria.

Deroga in tre tappe

 

Il Regolamento comunitario ha previsto tre specifiche condizioni che possono essere derogate senza compromettere la realizzazione del programma stesso come predisposto e approvato con i relativi obiettivi e spese, e senza correre il rischio della perdita del finanziamento.

Oltre il tetto dei 5 anni

Si comincia con la deroga alla norma sulla durata dei programmi per cui la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di promozione può essere prorogata oltre il periodo di cinque anni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, ma non oltre il 15 ottobre 2023.

Cambiamento del Paese target

La seconda deroga riguarda la modifica alle operazioni approvate per cui in deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di un’operazione in corso nell’ambito della misura di promozione di cui all’art. 45, paragrafo 1, lettera b), del reg.(UE) n. 1308/2013 di trasmettere, mediante notifica all’autorità competente, il cambiamento del mercato di destinazione di tale operazione, anche se questo cambiamento modifica l’obiettivo iniziale dell’operazione. Tali modifiche non richiedono la previa approvazione da parte dell’autorità competente. La notifica è presentata dai beneficiari entro i termini stabiliti dagli Stati membri.

Sostegno alle azioni già attuate anche in caso di cambiamento

La terza deroga riguarda il sostegno alle azioni individuali attuate per cui in deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se un cambiamento del mercato di destinazione di un’operazione già approvata è stato notificato all’autorità competente, il sostegno è versato per le azioni individuali già attuate nell’ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state integralmente attuate e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

Flessibilità necessaria

Le deroghe sono state prevista per evitare uno scenario in cui i beneficiari che si avvalgono della flessibilità e che decidono di cambiare il mercato di riferimento siano penalizzati per non aver realizzato nella sua interezza l’operazione approvata inizialmente dall’autorità competente.

In particolare tali deroghe aiuterebbero i beneficiari che attualmente effettuano operazioni di promozione negli USA a orientarsi verso altri mercati, evitando così ulteriori perdite economiche. Aiuterebbero inoltre i beneficiari che effettuano operazioni in altri paesi terzi interessati dalle ripercussioni del regime dei dazi all’importazione imposto dagli USA su quei particolari mercati e che desiderano riorientare i loro sforzi altrove.


L’impatto dei dazi Usa non risparmia i nostri vini

Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno imposto un dazio ad valorem del 25% sulle importazioni, tra l’altro, di vini fermi esportati verso gli USA da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Questa situazione eccezionale, iniqua e imprevedibile sta avendo gravi ripercussioni sul commercio mondiale di tutti i vini dell’Unione. Gli USA hanno minacciato inoltre di applicare dazi ad valorem del 100% sulle importazioni di vini spumanti francesi in reazione all’imposta della Francia sui servizi digitali (GAFA).

L’aumento dei dazi all’importazione deciso dagli USA incide negativamente su tutti i vini dell’Unione, non solo sui vini fermi originari dei quattro Stati membri soggetti all’aumento dei dazi all’importazione. Ne conseguono ricadute negative sulla reputazione e sugli scambi di tutti i vini dell’Unione presenti sul mercato statunitense.

Tali misure si applicano a tutte le operazioni di promozione del vino a prescindere dalla specifica categoria del vino oggetto di promozione, dal momento che il regime dei dazi all’importazione imposto dagli USA danneggia la reputazione di tutti i vini dell’Unione nel loro insieme. Inoltre, sarebbe molto difficile distinguere, nell’ambito di un’unica operazione di promozione, le azioni riguardanti i vini fermi da quelle relative ad altri vini, in quanto le operazioni di promozione sono tipicamente destinate a promuovere una gamma completa di prodotti e non solo una categoria specifica.

Molte campagne promozionali riguardano tutti i vini di una regione o una grande varietà di vini venduti da un determinato operatore. Separare le azioni relative ad altri vini da quelle riguardanti i vini fermi nell’ambito di una campagna promozionale rappresenterebbe un pesante onere amministrativo e pregiudicherebbe gli effetti positivi dell’operazione di promozione.

Coronavirus, ok a deroghe per i programmi di promozione - Ultima modifica: 2020-03-29T01:15:17+01:00 da Lorenzo Tosi

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