Dealcolati all’arrembaggio

L’impatto di una delle novità più rilevanti dell’Ocm 2023-2027. L’ alcohol free apre nuove prospettive e riflessioni, anche rispetto ai requisiti di etichettatura

Benché dealcolato o parzialmente dealcolato, il termine vino rimarrà in etichetta.

Lo prevede il Reg. 2021/2117 che ha modificato e integrato l’Organizzazione comune di mercato (Ocm) della Pac 2023-27. Quali spazi di lavoro ci sono per cogliere pienamente le opportunità commerciali offerte da una novità che va incontro alla crescente domanda di bevande a basso o zero contenuto alcolico?

Sintesi da VVQ 3/2022

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Cosa cambia?

La precedente impostazione normativa non consentiva di definire vino un prodotto che fosse dotato di un tenore alcolico effettivo < 8,5% vol. Ora, fatte salve le eccezioni applicabili ai vini Dop e Igp, consente di chiamare vino anche prodotti con un titolo alcolometrico effettivo non < 0,5% vol. Ciò comporta un approccio certamente più energico rispetto alla pratica di correzione del titolo alcolometrico. In effetti l’Organizzazione internazionale della vite e del vino (Oiv) – prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2117/2021 – considerava la dealcolazione, totale e parziale, una pratica finalizzata a ridurre il tenore alcolico, certamente anche oltre il 20% rispetto al valore di partenza, ma per la produzione di una bevanda non classificabile come “vino”, ora cambia tutto.

I limiti per Dop e Igp

La norma europea prevede comunque una limitazione per i vini Dop e Igp che non potranno essere sottoposti a dealcolazione totale ma soltanto parziale: in questo caso, per poter mantenere il nome protetto Dop o Igp, il disciplinare – nonostante non debba riportare delle specifiche categorie di prodotto a basso tenore alcolico – dovrà comunque indicare una descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del vino parzialmente dealcolato, le pratiche enologiche utilizzate e eventuali ulteriori restrizioni. In sintesi non sarà possibile produrre un vino Dop o Igp low alcohol se non previa modifica del relativo disciplinare di produzione: saranno i produttori quindi a decidere, nell’ambito di ciascuna filiera Dop o Igp, se aprire a questa possibilità.

Una nuova etichetta

L’attuale impostazione dell’Ocm pone alcune regole finalizzate a tutelare la scelta d’acquisto del consumatore. Per questo sia i vini dealcolati che quelli parzialmente dealcolati devono riportare questa designazione in etichetta.

Inoltre, nel caso dei vini parzialmente dealcolati con un titolo alcolometrico inferiore a 10% vol., è necessario riportare, ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011, l’indicazione del termine minimo di conservazione, nonostante una deroga espressa per i vini, i vini liquorosi, gli spumanti ed i vini aromatizzati.

La specifica del processo

Il Reg. (UE) 2021/2117 indica quali sono i processi che, ammessi dall’Oiv, possono essere impiegati per questo scopo. In particolare, si fa riferimento alle tecniche di evaporazione parziale sottovuoto, distillazione e tecniche a membrana. Tali processi non devono dare luogo a difetti dal punto di vista organolettico e in ogni caso la dealcolazione non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve. Nessuna indicazione, almeno nel Reg. (UE) 2021/2117, relativa alla dolcificazione dei vini, pratica che quindi, fatto salvo quanto sarà stabilito nel diritto derivato della Commissione europea, si ritiene ammessa.

Una prospettiva nuova

Una recente ricerca IWSR Drinks Market Analysis conferma il trend di crescita delle bevande senza alcol e a basso contenuto di alcol, che nei 10 principali big spender – Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Sud Africa, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti – ha raggiunto nel 2021 un valore di quasi 10 miliardi di dollari, +2,2 miliardi di dollari rispetto al dato 2018. Un incremento, che secondo le stime aumenterà del +8%/anno tra il 2021 e il 2025, crescita che non tiene ancora conto delle novità introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117 e della possibilità di poter produrre vini dealcolati e parzialmente dealcolati.

Ferma restando la normativa secondaria che sarà emanata dalla Commissione Ue e – alla luce del quadro normativo definito dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 – i chiarimenti applicativi che si renderanno necessari, sarà altrettanto fondamentale riflettere sulla concreta attuazione della disciplina: uno spazio di lavoro di interesse soprattutto per i vini comuni (non Dop né Igp) che potranno trovare nella dealcolazione nuove opportunità e prospettive di mercato. L’obiettivo è cogliere le opportunità introdotte a livello europeo e non perdere terreno rispetto ai competitor europei nella conquista dei mercati strategici.

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Vini dealcolati: «Non devono essere chiamati vini»

 

 

Dealcolati all’arrembaggio - Ultima modifica: 2022-03-29T10:17:56+02:00 da Lorenzo Tosi

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