Le principali regole e direttive per cantine e stabilimenti enologici

Online il vademecum Icqrf per la vendemmia

Adempimenti e dichiarazioni obbligatorie

Online il vademecum Icqrf che riepiloga le principali regole e le direttive per cantine e stabilimenti enologici. Si tratta di linee guida che ormai annualmente anticipano il periodo vendemmiale, quest’anno contraddistinto, con lo strumento telematico a regime, dalla piena operatività del registro Sian e dalle regole previste dalla legge 12 dicembre 2017, n. 238, il cosiddetto Testo Unico del vino.

I punti essenziali
Tra i punti segnalati dal vademecum, che ripercorre gli adempimenti connessi ai principali step del processo di produzione e di commercio dei prodotti vitivinicoli, vi sono anche le dichiarazioni obbligatorie. In particolare, le linee guida segnalano una novità, recentemente introdotta dal DM 25 luglio 2018, rispetto alla modalità di presentazione della dichiarazione di giacenza dei prodotti vitivinicoli, obbligo che, entro il 10 settembre 2018, potrà essere assolto - così precisa la circolare Agea del 30 luglio 2018 - anche mediante le funzionalità e i saldi contabili del registro telematico Sian per le cantine che hanno effettuato la chiusura telematica al 31 luglio. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola, rimangono inalterate le regole e i termini di presentazione (consulta Tabella_vademecum, Quadri da compilare e termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola in base al soggetto dichiarante (allegato 1 DM 26 ottobre 2015)) che, a decorrere dal 1° agosto 2016 è esclusivamente telematica.
Conferme e novità anche per quanto riguarda il trasporto delle uve da vino e del vino: per quanto riguarda le prime, è confermata la facoltà (non l’obbligo) di emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo nel caso in cui si tratti di un trasporto dal vigneto ai locali di vinificazione, propri o del cliente in casi di vendita delle uve, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km ed il trasporto sia effettuato esclusivamente all’interno del territorio nazionale. Novità invece per quanto riguarda l’emissione, anche in questo caso mediante il portale Sian, del documento MVV in formato elettronico (MVV-E) che facoltativamente può essere emesso sia per i prodotti sfusi che confezionati.
Per quanto riguarda i centri di raccolta temporanei dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) – che non possono coincidere con una cantina/stabilimento enologico – il Testo unico del vino, oltre a prevedere una comunicazione preventiva una tantum all’Ufficio Icqrf, non obbliga alla tenuta dei registri vitivinicoli e che, allo stato attuale, i registri C/41 trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell’Agenzia delle Dogane che per i controlli dell’Icqrf.
Sul fronte degli stabilimenti nei quali si effettuano lavorazioni promiscue, rimane in piedi la facoltà – introdotta dal Testo unico del vino – di poter elaborare prodotti ottenuti con l’impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal Reg. (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite comunicazioni preventive all’Icqrf territoriale. Così come è possibile preparare bevande spiritose ottenute solo mediante semplice miscelazione delle materie prime.
Rispetto alla produzione ed alla detenzione di alcuni prodotti rimangono in deroga le imprese agricole che, nell’ambito delle attività connesse di cui all’articolo 2135 c.c., possono produrre e detenere, oltre a mosti d’uva e vini, alcuni alimenti e bevande (specificate all’articolo 15 del Testo Unico del vino) tra cui sciroppi e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca, uve passite o secche così come è possibile detenere, e in ogni caso senza l’obbligo di comunicazione all’ICQRF, aromi, additivi e coloranti.
La documentazione tecnica e le FAQ relative alla tenuta del registro telematico è disponibile al link qui

MVV-E anche su smartphone
Dal 13 aprile 2018 è possibile emettere, mediante le funzionalità del portale Sian, il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), strumento ancora facoltativo che, ancora per questa vendemmia, lascia spazio a tutte le altre tipologie di documenti vitivinicoli abitualmente utilizzati da cantine e stabilimenti enologici.
Tra le novità introdotte, l’assenza di una tempistica per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, pur rimanendo tuttavia obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che evidentemente non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione e che deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato.
C’è da dire che il trasporto dei prodotti vitivinicoli può essere scortato dalla stampa del documento MVV-E oppure un documento commerciale che riporta i riferimenti dell’MVV-E o ancora da un MVV-E visualizzabile su supporto elettronico mobile, come ad esempio lo smartphone, strumenti che – limitatamente agli ultimi due casi – possono essere utilizzati soltanto per scortare i prodotti vitivinicoli che circolano esclusivamente sul territorio nazionale. Inoltre, nel caso di MVV-E su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili), il documento deve essere reso disponibile al conducente del mezzo, mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare, ed al destinatario, mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico Sian.
Si tratta poi di uno strumento che, se compilato con tutte le informazioni minime – in particolare la casella 17I – vale anche come certificazione dell’origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo così come dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto nonché, se del caso, della Dop o della Igp e come certificazione valida per l’esportazione, quest’ultima non è obbligatoria ma che può essere richiesta dal Paese di destinazione.

Online il vademecum Icqrf per la vendemmia - Ultima modifica: 2018-08-07T11:09:49+02:00 da Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome