Stretta greenwashing: cosa cambia?

Approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 contro green e social claims e pratiche ingannevoli per il consumatore

In arrivo il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 febbraio scorso che, recependo la direttiva (UE) 2024/825, ha modificato il Codice del consumo e introdotto norme di contrasto alle pratiche commerciali sleali, in particolare per quanto riguarda il greenwashing. Le nuove regole e sanzioni saranno applicabili dal 27 settembre 2026.

Il nodo greenwashing

Si tratta di un fenomeno che utilizza, in maniera generica e non dimostrabile, e come tale ingannevole, informazioni che suggeriscono un impatto positivo dei processi sull’ambiente – in termini di caratteristiche del prodotto, metodo di ottenimento, capacità di smaltimento degli imballaggi o per un minore impatto energetico – così come sui requisiti sociali/etici oppure omettono il reale impatto ambientale generato. Il decreto legislativo in fase di adozione, che adegua l’ordinamento nazionale ai requisiti e agli indirizzi stabiliti dalla direttiva europea 2024/825, definisce in maniera chiara le regole e quindi le relative violazioni che finora, in assenza di uno specifico quadro normativo, sono state valutate mediante interpretazioni giurisprudenziali.

Il principio-guida

Le dichiarazioni e i claim ambientali e sociali devono essere innanzitutto documentati e dimostrabili, basati su prove attendibili e utili per dimostrare l’esattezza e la veridicità di quanto dichiarato. In altri termini, le informazioni sono credibili e affidabili solo se verificabili: anche in tal caso l’onere della prova (riscontri oggettivi, dati verificabili e documentazione tecnica) è a carico dell’operatore che rivendica in etichetta green e social claim. Si tratta di informazioni che non devono necessariamente essere convalidate da un sistema di certificazione (salvo il caso in cui in etichetta venga utilizzato un marchio di sostenibilità) ma che comunque si ritiene dovrebbero essere gestite, anche a livello interno, con un approccio di tipo simil-certificativo.

Un’altra valutazione, già sotto la lente dell’Unione europea, riguarda l’impiego di marchi di sostenibilità non trasparenti, in tal caso non legati cioè alla verifica della conformità dei requisiti che caratterizza gli standard di certificazione: circostanze che di fatto impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo consapevoli.

Il requisito specificità

La c.d. asserzione ambientale, stando alla definizione introdotta nel Codice del consumo, deve essere fornita in termini chiari ed evidenti. Ad esempio, sarebbe possibile affermare che «il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» mentre non sarebbe conforme, perché sarebbe in tal caso una formulazione generica e non specifica, dichiarare «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima».

Per lo stesso motivo non sarebbero conformi le altre asserzioni ambientali generiche quali «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni similari che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali.

È inoltre considerata una pratica commerciale ingannevole formulare un’asserzione ambientale associata al prodotto o all’attività dell’operatore nel complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell’attività dell’operatore economico. Sempre a titolo di esempio, non sarebbe conforme indicare «packaging sostenibile» quando la riduzione di impatto riguarda solo una percentuale ridotta rispetto al peso complessivo dell’imballaggio.

E le emissioni di gas a effetto serra?

Tali asserzioni sono consentite se basate sull’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto. Ad esempio, sarebbe possibile indicare che «Il prodotto ha un’impronta di 1,25 kg CO₂ e per bottiglia da 0,75 L misurata secondo metodologia di Life Cycle Assessment conforme alle norme ISO 14040 e ISO 14044. La nostra azienda ha ridotto le emissioni del 30% rispetto al 2020. Le emissioni residue sono compensate tramite crediti certificati», mentre sono vietate le dichiarazioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che sostengono che il prodotto presenta impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra quali: tra queste, ad esempio, «neutrale dal punto di vista climatico», «certificato neutrale in termini di emissioni di CO2», «positivo in termini di emissioni di carbonio», «a zero emissioni nette per il clima», «compensazione climatica», «impatto climatico ridotto» e «impronta di CO2 ridotta».

Non solo etichettatura

Gli effetti del decreto legislativo non si limitano all’etichettatura: la definizione di asserzione ambientale introdotta all’interno del Codice del consumo fa infatti riferimento alla comunicazione commerciale, cioè qualsiasi messaggio o rappresentazione in grado di promuovere direttamente o indirettamente i prodotti. Un’impostazione che si ritiene coinvolga, in maniera trasversale, ogni altro strumento e canale di comunicazione.

Quali sanzioni

Come accennato, le nuove regole confluiranno all’interno del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e pertanto si applicherà, dal 27 settembre 2026, il relativo regime sanzionatorio che, per le pratiche commerciali scorrette (articolo 27), contempla la competenza in capo alla AGCM e l’applicazione di una sanzione amministrativa da 5 mila a 10 milioni di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali dell’operatore.

Sintesi di articolo tratto da VVQ 2/2026

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Stretta greenwashing: cosa cambia? - Ultima modifica: 2026-03-02T10:23:32+01:00 da Redazione

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