Proroga in vista per l’etichettatura ambientale degli imballaggi?

Le nuove indicazioni ambientali da apporre su imballaggi ed etichette dovrebbero slittare dal 1° gennaio al 1° luglio 2022.
La bozza del decreto Milleproroghe farebbe slittare al 30 giugno 2022 il termine del periodo di sospensione degli obblighi. Previste anche linee guida tecniche del Ministero della Transizione ecologica

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il DL Milleproroghe, il cui articolato – in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nelle more dell’emanazione della legge di conversione – ha spostato in avanti i termini di applicazione dell’etichettatura ambientale degli imballaggi.

Una formulazione che andrebbe a posticipare quindi di un altro semestre l’applicabilità delle regole di etichettatura, tempo utile per adeguare i sistemi di etichettatura e mettere a punto le procedure utili per informare il consumatore rispetto alle modalità di raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei materiali di imballaggio.

Si dovrebbe partire quindi dal 1° luglio 2022 ma in ogni caso sarà comunque prevista – come anche chiarito dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai) – una procedura di smaltimento delle scorte di imballaggi non conformi già immessi in commercio o etichettati prima del termine di applicazione degli obblighi di etichettatura.

 

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Imballaggi, si avvicina l’obbligo dell’etichetta ambientale

 

Si parte il 1° luglio?

L’ultima bozza del DL Milleproroghe modifica le disposizioni introdotte dal DL  22 marzo 2021, n. 41, cd. DL Sostegni, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendeva l’applicazione delle regole di etichettatura fino al 31 dicembre 2021.

Sarebbe quindi rinviato al 1° luglio 2022 l’applicazione delle norme che hanno modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice dell’ambiente (articolo 219, comma 5), di particolare interesse per gli operatori che confezionano prodotti vitivinicoli: essi rientrano tra i cd. utilizzatori di imballaggi – categoria che comprende i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni – che, tenuto conto delle interpretazioni fornite dal Ministero per la transizione ecologica (MiTE), dividono di fatto gli obblighi e le responsabilità con i produttori di imballaggi.

In questo contesto, ispirato ad un principio di responsabilità condivisa, sarà quanto mai opportuno, come anche precisato nelle Faq del Conai, predisporre accordi commerciali e contrattuali chiari, nei quali siano indicati gli impegni in capo a ciascun soggetto della filiera e, in particolare, sia definito il segmento della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico degli oneri di etichettatura.

La gestione delle scorte

La formulazione dello schema del DL Milleproroghe ha mantenuto la commercializzazione e l’utilizzabilità delle scorte di imballaggi non conformi già immessi in commercio o etichettati, spostando tuttavia il termine dal 1° gennaio al 1° luglio 2022.

Una precisazione importante fornita dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai) riguarda lo spazio della deroga: le imprese vitivinicole potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, sebbene non conformi alle regole di etichettatura alla data del 30 giugno 2022, siano essi etichettati – già stampati o per i quali sia già stata prodotta o apposta l’etichetta – nonché quelli acquistati dai propri fornitori prima del 30 giugno 2022, comprese le etichette sfuse o stampate in bobine e altri materiali minori di imballaggio.

E per dimostrare il rispetto della tempistica sarà necessario considerare la data di acquisto della merce indicata nella documentazione commerciale, che deve essere antecedente al 30 giugno 2022, tenendo conto che la data di effettivo trasferimento fisico della merce presso l’imbottigliatore può avvenire anche in data successiva.

Informazioni da tracciare

D’altra parte i produttori di imballaggi – cioè i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio – oltre a poter commercializzare le scorte in giacenza prima del 30 giugno 2022, dovranno garantire che la documentazione di accompagnamento della merce sia provvista delle informazioni utili ai fini della composizione e della natura dell’imballaggio ai sensi della decisione della Commissione europea 97/129/CE.

In effetti, come le altre indicazioni obbligatorie e facoltative che riguardano il prodotto, anche le informazioni riferite all’imballaggio devono essere adeguatamente documentate e trasferite agli operatori a valle della produzione degli imballaggi, per consentire agli utilizzatori di poter procedere correttamente alla predisposizione ed all’apposizione delle etichette. Si tratta di informazioni, eventualmente fornite mediante le schede tecniche degli imballaggi, che consentono inoltre di poter implementare sistemi di etichettatura off-label, messi a disposizione mediante sistemi digitali.

Rimane l’alternativa digitale

Rimangono le indicazioni fornite dal MiTe rispetto alla possibilità di utilizzare, in alternativa ai sistemi di informazione apposti sugli imballaggi, gli strumenti digitali (app, codici a barre, QR Code, siti internet), soluzioni off-label che – oltre a poter essere utilizzati sugli imballaggi di piccole dimensioni, quelli cioè di capacità <125 ml o con la superficie maggiore <25 cm2 – potranno effettivamente agevolare l’entrata a regime del nuovo sistema.

In questi casi, specifica la Faq del Conai, è necessario riportare, sul packaging o sul punto vendita, indicazioni chiare e comprensibili riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni obbligatorie di etichettatura ambientale – codifica identificativa del materiale di imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le indicazioni di raccolta – tramite gli strumenti digitali o i siti web.

In attesa del decreto

Oltre alla proroga dei termini di applicazione delle regole di etichettatura ambientale, lo schema del DL Milleproroghe – integrando il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – avrebbe anche introdotto la necessità di predisporre delle linee guida tecniche, utili per soddisfare in maniera uniforme gli obblighi informativi in materia ambientale. Il MiTE dovrà quindi adottare un decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL Milleproroghe, cioè dal giorno successivo alla data di pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale.

Proroga in vista per l’etichettatura ambientale degli imballaggi? - Ultima modifica: 2021-12-30T18:51:49+01:00 da Lorenzo Tosi

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