Dopo l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2019 ed il parere favorevole, seppure condizionato alla necessità di alcuni chiarimenti nell’articolato, in sede di Commissione agricoltura di Camera e Senato (v. VVQ n. 6/2019), è stato firmato dal Ministro Teresa Bellanova, di concerto con i Ministri Franceschini e Costa, il DM che riconosce e disciplina i vigneti storici ed eroici.
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In particolare, il DM stabilisce, con un maggiore livello di dettaglio rispetto a quanto previsto dal Testo unico del vino, regole e criteri operativi utili per individuare i vigneti eroici e storici, i potenziali destinatari degli interventi di ripristino, recupero e manutenzione che saranno finanziati, precisa lo schema di DM, con una parte del budget dell’OCM.
Il patrimonio storico ed eroico
«Da oggi finalmente possiamo contare su una legge che individua, sostiene e valorizza queste particolari e delicate categorie di vigneto» ha detto la Ministra Teresa Bellanova, che ha definito i vigneti storici ed eroici «un patrimonio di straordinaria importanza sotto il profilo storico, ambientale, produttivo, culturale ed economico».
Una definizione effettivamente in linea con l’articolo di apertura della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che considera il vino, la vite e i territori viticoli, così come le pratiche e le tradizioni viticole, un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare. Un riconoscimento che vale in particolar modo per i vigneti eroici e storici, che caratterizzano spesso le aree viticole soggette a rischio di dissesto idrogeologico oppure le zone viticole nelle quali le condizioni orografiche o le particolari forme di allevamento creano impedimenti alla meccanizzazione.
Il nuovo DM stabilisce quindi i criteri ed i requisiti utili per l’individuazione dei vigneti storici e eroici (v. tabella 1) che devono essere documentati al momento della presentazione della domanda di riconoscimento e quindi di finanziamento.
Da valorizzare ma anche da finanziare
Al di là dell’indiscutibile valore culturale, sarà importante per i vigneti storici ed eroici beneficiare in maniera prioritaria di interventi, finanziabili mediante contributi, di ripristino, recupero e manutenzione.
In tal senso, saranno le Regioni e Province autonome a dover ricevere le domande dei viticoltori ai fini del riconoscimento che, previa istruttoria delle domande, dovranno iscrivere i vigneti in appositi elenchi, garantendo anche i successivi controlli in merito all’effettivo e dedicato utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le risorse finanziarie – specifica lo schema di DM – saranno attinte dal Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del settore vitivinicolo che complessivamente, nell’ultima rimodulazione, ha previsto un plafond complessivo di circa 337 milioni di euro per tutti gli interventi e le misure finanziabili.
La leva del valore culturale
Non c’è dubbio che la valorizzazione dei vigneti eroici e storici potrà generare effetti ambientali e sociali oltre che strettamente economici. Infatti, il riconoscimento, certamente in grado di creare un valore aggiunto sul mercato, potrà mantenere e valorizzare il legame storico, simbolico e culturale con i luoghi di produzione viticola, generando un effetto volano a livello territoriale anche in termini d’identità, immagine e attrattività.
Senza dimenticare che spesso i vigneti storici ed eroici rappresentano un mezzo per garantire la coltivazione di vitigni autoctoni, tipicamente diffusi in alcune aree viticole o ammessi dagli specifici disciplinari di produzione dei vini Dop e Igp in grado di proporre un’offerta enoica ed una narrazione diversa ed interessante per i consumatori.
Si attende il marchio nazionale in grado di facilitare l’individuazione e la promozione dei vini ottenuti da una viticoltura eroica o storica nonché gli strumenti finanziari utili ed i criteri di priorità utili per consentire gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici.
Un riconoscimento ancor più importante se visto in prospettiva, in grado di poter contribuire alla rinascita dell’enoturismo nella fase post-Covid.
Tabella 1 – Criteri di riconoscimento dei vigneti eroici e storici previsti dallo schema di DM attuativo del Testo unico del vino
I requisiti per i vigneti | |
eroici
devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti |
storici
devono essere stati impiantati in data antecedente al 1960 e devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti |
pendenza del terreno superiore a 30% | utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione (*) |
altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano | presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico (**) |
e sono inoltre considerati storici i vigneti | |
sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni | appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione |
viticoltura delle piccole isole
|
appartenenti a territori che hanno ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura (***) |
mantenimento di forme di allevamento tradizionali (*) | i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli |
(*) l’allegato 1 del DM attuativo del Testo unico del vino menziona tra le forme di allevamento tradizionali l’alberello, l’alberata, la pergola trentina e la pergola romagnola
(**) l’allegato 1 del DM attuativo del Testo unico del vino menziona tra le sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico il terrazzamento, il ciglionamento, il rittochino, il cavalcapoggio, il girapoggio e la sistemazione a spina
(***) attualmente sono iscritti nelle liste UNESCO i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, l’alberello di Pantelleria ed i muretti a secco della Valtellina e le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Fonte: art. 3 dello schema di DM attuativo del Testo unico del vino