
Dopo le prime applicazioni dell’etichettatura nutrizionale e relativa all’elenco degli ingredienti – che nel periodo di transizione e di applicabilità delle nuove regole hanno generato incertezze e dubbi interpretativi sulle modalità applicative, anche in termini di regime linguistico utilizzabile – la discussione e il confronto attuale sul pacchetto vino fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni. Una riflessione che interviene in uno scenario favorevole per lo strumento digitale, promosso dal legislatore europeo così come dall’Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV), modalità che consente di aggiungere all’etichetta fisica, con ordine e criterio, uno spazio virtuale di agevole consultazione.
Passi avanti e "language free"
Tra gli altri emendamenti presentati alla proposta normativa, alcuni riguardano in maniera specifica l’articolo 119 del Reg. (UE) 1308/2013 sulle indicazioni obbligatorie in etichetta. Rimane il principio introdotto dal Reg. (UE) 2021/2117 rispetto al quale la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un’etichetta può essere fornita – con la sola eccezione del valore energetico espresso con il simbolo «E» – mediante strumenti digitali, principio applicabile anche all’elenco degli ingredienti. Così come rimangono le regole già specificate dal Reg. (UE) 2021/2117 relative alla necessità di distinguere le dichiarazioni obbligatorie dalle altre informazioni utili ai fini di vendita o di marketing fermo restando che, in ogni caso, nessun dato degli utenti può essere raccolto o tracciato. Ciò premesso, la principale novità inserita nel pacchetto vino – che ha recepito la richiesta di armonizzazione e di completamento dell’etichettatura elettronica formulata dal Gruppo di alto livello – riguarda l’utilizzo del simbolo «i» di cui allo standard internazionale ISO 7001, utile per identificare l’accesso alle informazioni disponibili tramite canale digitale, da posizionare – precisa l’articolato – in prossimità del valore energetico. Un passo avanti importante e language free rispetto alla precedente posizione, che invece, come anche indicato nelle domande e risposte C/2023/1190 presentate dalla Commissione europea prima dell’applicabilità delle nuove regole – non consentiva l’utilizzo di termini o simboli considerati generici.
Per i vini destinati all'export
Un’altra importante novità riguarda l’etichettatura dei prodotti destinati all’export. L’attuale formulazione del pacchetto vino prevede infatti una deroga all’obbligo di indicare le indicazioni obbligatorie relative alle informazioni nutrizionali e all’elenco degli ingredienti. Si tratta anche in tal caso di una semplificazione rispetto all’impostazione precedentemente fornita agli operatori che, citando l’articolo 42 del Reg. (UE) 2019/33, consentiva la deroga, da valutare in maniera specifica caso per caso, in caso di manifesta incompatibilità tra la normativa UE e quella del paese terzo importatore. Una posizione che tuttavia, facendo riferimento alla manifesta, cioè esplicita, incompatibilità normativa, non consente di definire in maniera chiara e inequivocabile quelle posizioni (la maggior parte) caratterizzate dall’assenza di un chiaro divieto di apposizione in etichetta delle informazioni riguardanti il valore energetico o l’elenco degli ingredienti ma che invece può prevedere specifiche modalità operative e precauzioni – anche rispetto all’utilizzabilità degli strumenti digitali – delle informazioni destinate al consumatore finale.
Sintesi di articolo in pubblicazione
nel numero di novembre 2025 di VVQ