Finora facoltà per le cantine,
da oggi obbligo ma solo
per i trasporti intracomunitari.
Dopo una fase transitoria, che ha dato la facoltà agli operatori di poter utilizzare il documento elettronico dei prodotti vitivinicoli (MVV-E), è stato infatti pubblicato il decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513 che, recependo il Reg. (UE) 2018/273, ne disciplina le modalità di utilizzo e gli spazi di deroga.
Un altro tassello che si aggiunge al processo di telematizzazione partito con l’istituzione del registro telematico e che ha poi progressivamente coinvolto le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione e, per alcune lavorazioni e pratiche enologiche, le comunicazioni e le dichiarazioni preventive.
Parte l’MVV-E
Il Reg. (UE) 2018/273 ha fissato la data del 1° gennaio 2021 rispetto all’entrata a regime dell’MVV-E. Il decreto ministeriale pubblicato nei giorni scorsi precorre tuttavia il termine di fine anno e stabilisce in tempo utile regole, e soprattutto deroghe, per l’utilizzo del documento elettronico a livello nazionale.
Il decreto tiene conto tuttavia del DM 2 luglio 2013 che, disciplinando più in generale le modalità di compilazione, di convalida dei documenti ed i casi di nullità e di deroga, già prevedeva, accanto alla facoltà di poter emettere l’MVV-E in alternativa agli altri documenti cartacei, un periodo di sperimentazione e di transizione alla modalità telematica.
Rimangono comunque ampi spazi di deroga, considerando che il documento elettronico è di fatto applicabile ai soli trasporti che accompagnano prodotti vitivinicoli destinati in altri Stati membri europei.
L’eccezione dei trasporti nazionali
Lo stesso Reg. (UE) 2018/273 prevede la possibilità di poter stabilire, a livello di singolo Stato membro, specifici casi di deroga. In effetti il decreto mantiene l’utilizzabilità dei documenti MVV cartacei per i prodotti vitivinicoli che circolano sul territorio nazionale, inclusi i trasporti di prodotti destinati ad una dogana situata in Italia in caso di esportazione verso un Paese terzo. Così come, una specifica eccezione alla regola generale è stata prevista per le spedizioni di vini confezionati, che sul territorio nazionale possono continuare ad essere accompagnati da un semplice documento di trasporto, numerato ed emesso ai fini fiscali, a condizione che riporti le informazioni minime, cioè il mittente ed il destinatario, lo speditore, la data di compilazione e quella di inizio trasporto nonché la descrizione merceologica del prodotto e la quantità.
Si può utilizzare poi il documento MVV cartaceo ai trasporti di uve che, sempre a livello nazionale, sono destinate agli stabilimenti promiscui (cioè dove si detengono e/o si trasformano uve di altre varietà e uve da vino nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione) nonché di vini sfusi, contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri.
Il tassello mancante
L’MVV-E correttamente compilato costituisce tra l’altro anche una certificazione dell’origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo così come dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto nonché, se del caso, della Dop o della Igp. Uno strumento che può valere anche come certificazione per l’esportazione e che, seppure non obbligatoria, può comunque essere richiesta dal Paese di destinazione.
Un sistema di contabilità che quindi aspira, come anche previsto dal Testo unico del vino, alla completa dematerializzazione: ma per chiudere il cerchio manca tuttavia la completa condivisione degli strumenti telematici, oggi consultabili da remoto dagli ispettori dell’ICQRF, anche con gli organismi di controllo dei vini Dop e Igp: un passaggio previsto dal DM 12 marzo 2019 e utile, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria, per lo svolgimento dei controlli documentali, dalla richiesta di prelievo delle partite destinate alla certificazione alla gestione dei requisiti di conformità.