Vigneti storici ed eroici: al centro tradizione e tutela ambientale

Un patrimonio da tutelare, valorizzare ma anche da finanziare: come interviene il DM attuativo del Testo unico del vino?

 Da sempre i paesaggi viticoli sono una manifestazione territoriale di tecnica, conoscenza, tradizione e know how: opere che, tenendo conto di una serie di variabili, modellano il territorio rurale, la cui esistenza in taluni casi, come nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico, è garantita proprio grazie alla presenza stessa dei vigneti.

Non solo valore economico quindi ma anche ambientale, sociale e sempre più spesso culturale, considerando anche il nuovo approccio della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il cd. Testo unico del vino, che riconosce la vite ed i territori viticoli come patrimonio culturale (v. VVQ n. 2/2018) salvaguardando in particolare i vigneti definiti come eroici e storici. E nel Testo Unico del vino (articolo 7) è indicata la necessità di emanare uno specifico decreto ministeriale che ha raggiunto l’intesa nella Conferenza Stato Regioni del 6 giugno 2019 e ricevuto il parere favorevole, seppur condizionato alla necessità di alcuni chiarimenti nell'articolato, in sede di Commissione agricoltura del Senato. L'obiettivo del DM è quello di stabilire, con un maggiore livello di dettaglio, regole e criteri operativi utili per individuare i vigneti eroici e storici, potenziali destinatari di interventi di ripristino, recupero e manutenzione che saranno finanziati, precisa il DM, con una parte del budget dell’OCM.

Storici o eroici?

Il Testo unico del vino ha quindi riconosciuto i cosiddetti vigneti eroici e storici: i primi caratterizzano le aree viticole soggette a rischio di dissesto idrogeologico oppure le zone viticole nelle quali le condizioni orografiche o le particolari forme di allevamento creano impedimenti alla meccanizzazione, inclusi i vigneti situati nelle piccole isole. Mentre, i vigneti storici – così definiti dal DM passato in Conferenza Stato Regioni – sono quelli segnalati in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e coltivati mediante l’utilizzo di pratiche e tecniche tradizionali. In particolare, l’articolo 3 dello schema di DM ha stabilito dei criteri e dei requisiti utili per l’individuazione dei vigneti storici e eroici (v. tabella 1) che in ogni caso devono essere documentati al momento della presentazione della domanda di riconoscimento e quindi di finanziamento.

Si tratta di vigneti che, precisa la legge 12 dicembre 2016, n. 238, qualora siano situati in aree vocate alla viticoltura e siano stati riconosciuti come eroici o storici, potranno beneficiare in maniera prioritaria di interventi, finanziabili mediante contributi, di ripristino, recupero e manutenzione. In tal senso, saranno le Regioni e Province autonome a dover ricevere le domande dei viticoltori ai fini del riconoscimento che, previa istruttoria delle domande, dovranno iscrivere i vigneti in appositi elenchi, garantendo anche i successivi controlli in merito all’effettivo e dedicato utilizzo dei finanziamenti erogati. Le risorse finanziarie – specifica lo schema di DM ma rimandando tuttavia a successivi decreti – saranno attinte dal Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del settore vitivinicolo che complessivamente, nell’ultima rimodulazione, ha previsto un plafond complessivo di circa 337 milioni di euro per tutti gli interventi e le misure finanziabili.

Tabella 1 – Criteri di riconoscimento dei vigneti eroici e storici previsti dallo schema di DM attuativo del Testo unico del vino

 

I requisiti per i vigneti
eroici

devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti

storici

devono essere stati impiantati in data antecedente al 1960 e

devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti

pendenza del terreno superiore a 30% utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione (*)
altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico (**)
e sono inoltre considerati storici i vigneti
sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione
viticoltura delle piccole isole (superficie <250 km2) appartenenti a territori che hanno ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura (***)
mantenimento di forme di allevamento tradizionali (*) i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli

(*) l’allegato 1 del DM attuativo del Testo unico del vino menziona tra le forme di allevamento tradizionali l’alberello, l’alberata, la pergola trentina e la pergola romagnola

(**) l’allegato 1 del DM attuativo del Testo unico del vino menziona tra le sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico il terrazzamento, il ciglionamento, il rittochino, il cavalcapoggio, il girapoggio e la sistemazione a spina

(***) attualmente sono iscritti nelle liste UNESCO i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, l’alberello di Pantelleria ed i muretti a secco della Valtellina e le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Fonte: articolo 3 dello schema di DM attuativo del Testo unico del vino

Il requisito di unicità

La legge 12 dicembre 2016, n. 238 stabilisce un altro requisito – effettivamente di non agevole individuazione sotto il profilo tecnico-operativo – che fa riferimento all’ottenimento di vini dotati di caratteristiche uniche, che dovrebbero essere conferite, precisa il DM, in aree vocate alla viticoltura, dalle particolari condizioni climatiche e ambientali che caratterizzano i vigneti storici e eroici. Tuttavia, se da un lato i requisiti di vocazionalità e di unicità dei vini ottenuti possono essere associati a territori viticoli compresi all’interno di uno o più areali Dop, il DM non limita in maniera esplicita il riconoscimento dei vigneti storici ed eroici alla produzioni di vini a denominazione di origine. D’altra parte, in particolar modo per quanto riguarda i vigneti storici, il solo requisito della presenza del vigneto in un periodo ante-1960 potrebbe non essere sufficiente per garantire dei requisiti di unicità della produzione vinicola.

C’è storico e storico

Relativamente ai vigneti storici, occorre sottolineare la corrispondenza con un’analoga specificazione, sempre prevista – in continuità con quanto era già previsto dalla precedente regolamentazione – dallo stesso Testo unico del vino. La legge 12 dicembre 2016, n. 238 ammette infatti, seppure con una differente valenza in termini di etichettatura e di presentazione dei vini, il potenziale utilizzo del termine «storico» sulle etichette di vini spumanti Dop ottenuti dall’area geografica di origine più antica, che comunque deve essere prevista e delimitata dal disciplinare di produzione.

Occorre tenere in considerazione che, alla luce della nuova disciplina dei vigneti storici – differente rispetto all’indicazione disciplinata dal Testo unico del vino per i vini spumanti – una tale corrispondenza consente di fatto che taluni vini spumanti possano rivendicare la specificazione «storico» in etichetta nonostante i vigneti di origine delle uve da vino non siano riconosciuti come tali.

Informazioni da tracciare

Le regole di etichettatura ammettono la possibilità di poter rivendicare informazioni cosiddette libere, cioè quelle che possono essere utilizzate per illustrare specifiche caratteristiche del prodotto o dell’ambiente viticolo di origine delle uve: si tratta tuttavia di un utilizzo ammesso ma soltanto nel caso in cui l’impresa viticola sia in grado di poter documentare e legittimare tali informazioni nel proprio sistema di tracciabilità. Infatti la condizione necessaria ai fini dell’utilizzabilità in etichetta di tali informazioni – compresa la specificazione «storico» sulle etichette di vini spumanti Dop ottenuti dalla zona geografica di origine più antica – è in ogni caso la adeguata e sistematica tracciabilità delle informazioni, a partire dall’inizio del processo, nonché il rigoroso rispetto del criterio di separazione spazio-temporale delle produzioni vitivinicole destinate a rivendicare particolari specificazioni e menzioni tradizionali.

Il valore culturale oltre quello economico

Non c’è dubbio che la valorizzazione dei vigneti eroici e storici impatta non soltanto sulle performance economiche dei territori vitivinicoli ma crea effetti anche sotto il profilo sociale e ambientale. Una tematica che occorre infatti esaminare sotto diversi punti di osservazione, anche con l’obiettivo di mantenere e valorizzare il legame storico, simbolico e culturale dei luoghi di produzione e della tradizione: i paesaggi viticoli rappresentano veri e propri elementi identitari a livello territoriale, in grado di esercitare effetti positivi anche in termini d’immagine e di attrattività.

Allo stesso modo, i vigneti storici ed eroici rappresentano un mezzo per garantire la coltivazione di vitigni autoctoni, tipicamente diffusi in alcune aree viticole o ammessi dagli specifici disciplinari di produzione dell’area in cui è ricompreso il vigneto: al riguardo, il recupero di tali varietà d’uva rientra tra l’altro nelle tipologie di intervento finanziabili, indicate dallo schema di DM attuativo del Testo unico del vino. E proprio grazie al mantenimento sul territorio dei vitigni autoctoni, è possibile ottenere un’offerta enoica diversa, creativa e identitaria, anche per trovare nuovi canali e spazi di mercato e di sviluppo per le imprese vitivinicole. Le ricerche di mercato e le tendenze d’acquisto dei consumatori infatti sono piuttosto chiare: sullo scaffale vincono i vini territoriali, in particolar modo quelli ottenuti da uve provenienti da varietà autoctone.

Le prospettive di valorizzazione ci sono e sul piano delle potenzialità si tratta di una scommessa che, fermo restando un adeguato budget a disposizione, può dare buoni margini di riuscita. Occorre tuttavia attendere l’emanazione dei decreti con i quali saranno stabiliti, oltre alle risorse finanziarie, i criteri di priorità degli interventi indicati nello schema di DM (v. tabella 2).

Tabella 2 – Parametri relativi alle tipologie di intervento volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici

 

la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densità dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico- agrarie, uso di pali in legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito
gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico
l’utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell’area in cui è ricompreso il vigneto
l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla "viticoltura eroica o storica" anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento

Fonte: articolo 4 dello schema di DM attuativo del Testo unico del vino

Vigneti storici ed eroici: al centro tradizione e tutela ambientale - Ultima modifica: 2019-09-04T09:13:37+02:00 da Paola Pagani

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome