Dopo un ulteriore slittamento, è arrivato il momento dello switch-on per il registro telematico. Stavolta senza deroghe, l’avvio era già stato annunciato con una circolare Icqrf del 9 maggio scorso nella quale tra l’altro – ponendo la deadline del 30 giugno 2017 – si chiarivano aspetti e adempimenti prima e dopo la data limite. Tra i primi, l’obbligo per gli operatori ritardatari, di abilitare la cantina al registro telematico, ovviamente primo e necessario passaggio utile per consentirne l’utilizzo e la sperimentazione in una fase, ormai conclusa, di pre-avvio. Certo è che dal 1° luglio le operazioni di cantina andranno annotate sul registro Sian, nei modi e nei tempi previsti dal DM 20 marzo 2015. Ma in controlli, a partire da alcuni obblighi minimali, ha spiegato una circolare Icqrf, punteranno nella fase iniziale a riscontrare la sostanza e non la forma, nel caso gli operatori siano comunque in grado di dimostrare il mantenimento della tracciabilità e la legittimità delle giacenze di cantina. Situazione critica ma costruttiva In prossimità della deadline, arriva il punto di vista di Assosoftware che, nel corso di un incontro presso il Mipaaf, ha relazionato in merito allo stato dell’arte e al sentiment di operatori e software house aderenti. Al di là del positivo incontro con il Mipaaf, che rientra in una costruttiva strategia di condivisione, “sono ancora presenti forti criticità – ha dichiarato Enrica Eandi, Vice Presidente di AssoSoftware con delega al settore agricolo – e una diffusa apprensione degli operatori del settore vitivinicolo per le difficoltà operative, la complessità normativa, i ritardi nella messa a punto del Sistema telematico Sian e le incognite riguardanti le operazioni la prossima vendemmia”. Tra l’altro, precisa il comunicato Assosoftware, la criticità è fonte di preoccupazione diffusa sulla tenuta del sistema telematico a regime, che vedrà una massiccia comunicazione telematica da parte di migliaia di operatori del settore. Controllo post-1° luglio Occorre dire che nonostante il periodo di accompagnamento, come detto terminato il 30 giugno, è possibile che alcuni operatori non abbiano ancora abilitato lo stabilimento al registro telematico: in tal senso – così dispone la circolare Icqrf del 28 giugno 2017 pubblicata sul sito Mipaaf – qualora siano state effettuate operazioni di cantina ma non registrate, e per le quali sono decorsi i tempi di registrazione previsti dal DM 20 marzo 2015, si configura una violazione amministrativa anche in presenza di documentazione giustificativa, comunque soggetta a diffida, precisa l’Icqrf, perché sanabile mediante una semplice operazione di regolarizzazione da parte dell’operatore. Per quanto riguarda la gestione d’impresa, nel corso del periodo di accompagnamento gli operatori hanno potuto giustificare documentalmente le operazioni non annotate nel registro telematico: anche in questo caso, l’omessa o irregolare annotazione delle operazioni non registrate non configura violazione amministrativa. In particolare, la circolare Icqrf stabilisce che per le operazioni eseguite entro il 30 giugno potrà essere riportata, per ogni prodotto e in alternativa all’annotazione delle singole operazioni, la sommatoria delle variazioni dei volumi (ad esempio, operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi) sempre nel caso in cui le relative operazioni di cantina siano documentalmente dimostrabili. In altri termini, in particolar modo in fase di controllo delle giacenze di cantina e di riscontro delle quantità realmente rilevate con la contabilità di cantina, la circolare richiama – oltre alla complessità e alla grande novità dell’informatizzazione dei registri vitivinicoli – la necessità di mettere sotto la lente la sostanza e non la forma, cercando anzi di agevolare gli operatori nella soluzione degli aspetti formali della dimostrazione delle giacenze di cantina. Rivoluzione in atto Non è una rivoluzione inattesa, già prevista dal DL Campolibero convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ma, dal punto di vista della gestione d’impresa, pur sempre di rivoluzione si tratta. E come ogni cambiamento di sistema, porta con sé fisiologiche difficoltà d’avvio. Anche sul fronte sanzionatorio, la fase di piena applicabilità sarà per lo più gestita, qualora la situazione delle giacenze sia in qualsiasi momento documentabile in altro modo, mediante l’applicazione della diffida, istituto anch’esso introdotto dal DL Campolibero: uno strumento che, in caso di primo accertamento da parte degli Organi di controllo, consente di fatto agli operatori di poter sanare una violazione formale – che non causa cioè conseguenze sul processo di produzione e/o sul prodotto – evitando quindi l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa.
Assosoftware segnala forti criticità e apprensione tra gli operatori
Switch-on per il registro Sian. Che succede dal 1° luglio?
Ma i controlli di giacenza guarderanno alla sostanza