Slittano i tempi per la distillazione di crisi

Vecchi alambicchi
Presentazione del contratto di distillazione spostata al 15 luglio, consegna del vino in distilleria al 21 agosto, ma il termine ultimo per la distillazione rimane il 15 ottobre, una scadenza che Assodistil ha pesantemente contestato: la corsa contro il tempo rimane  

I tempi stretti per la distillazione di crisi, così titolava Terra e Vita sul n. 21/2020, già non accontentavano gli addetti ai lavori, tanto che fin da subito Assodistil, l’Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e acquaviti, considerava inadeguate le scadenze indicate nel DM 23 giugno 2020, n. 6705, auspicando un intervento di rettifica.

In effetti, con il decreto dipartimentale 6 luglio 2020, n. 2399 (pubblicato sul sito Mipaaf nella sezione Normativa) ha spostato in avanti le tempistiche ma si tratta di una soddisfazione a metà: infatti, a fronte di un rinvio degli adempimenti per i produttori – cioè la presentazione del contratto di distillazione e la successiva consegna del vino in distilleria – la data che più impegna le distillerie, cioè quella del 15 ottobre, entro la quale le distillerie dovranno ottenere l’alcool con gradazione di almeno 92°, è rimasta invariata.

Le nuove date

Il motivo alla base dello slittamento, si legge nelle premesse del decreto 6 luglio 2020, n. 2399 pubblicato sul sito Mipaaf, sarebbe di natura telematica e in particolar modo connesso alle difficoltà operative ed ai rallentamenti nell’acquisizione delle domande telematiche all’organismo pagatore AGEA utili per accedere alla misura della distillazione di crisi. Si tratta di un’operazione, che prevede la contestuale presentazione del contratto di distillazione, che è stata posticipata al 15 luglio mentre, relativamente al termine di consegna del vino in distilleria, inizialmente fissato al 31 luglio, ci sarà tempo invece fino al 21 agosto.

Per quanto riguarda invece il termine ultimo di distillazione, non è slittata come detto anche la data inizialmente fissata del 15 ottobre, nonostante una contrazione di tre settimane del periodo potenzialmente utile per le distillerie.


La denaturazione prima della distillazione

Il DM 25 settembre 2017, n. 11294, attuativo del Testo unico del vino, già disciplinava l’obbligo di denaturazione per alcuni prodotti tra cui le fecce di vino ed i prodotti vitivinicoli ottenuti in difformità e/o sprovvisti dei requisiti minimi previsti a livello UE e nazionale.

Un elenco di fattispecie recentemente integrato, mediante l’emanazione del decreto dipartimentale 24 giugno 2020, n. 746 (pubblicato sul sito Mipaaf nella sezione Normativa) alla luce della recente introduzione, nel corso dell’esercizio 2020, della distillazione di crisi finanziata dal PNS.

In tal caso il vino, prima di essere avviato alla distillazione, deve essere denaturato con cloruro di litio e le relative operazioni devono essere annotate nel registro telematico di cantina, indicando anche il titolo alcolometrico effettivo del vino destinato alla distillazione, il giorno stesso della loro effettuazione.

Ciò nonostante, occorre considerare gli eventuali casi di deroga previsti dal DM 20 marzo 2015, n. 293 e riservati agli operatori che si avvalgono di una contabilità computerizzata ed alle imprese vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l’anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale: in questi casi gli operatori sono comunque tenuti a comunicare le operazioni di denaturazione all’Ufficio ICQRF competente mediante PEC, il giorno stesso della loro effettuazione.

Slittano i tempi per la distillazione di crisi - Ultima modifica: 2020-07-09T17:34:12+02:00 da Lorenzo Tosi

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