Una circolare Mipaaf ha chiarito la portata della deroga prevista dal DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. decreto Semplificazioni che, tra le altre novità introdotte all’articolo 43, ha allentato – in caso di circostanze eccezionali «che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione» – i vincoli dell’imbottigliamento dei vini Dop e Igp al di fuori della zona geografica delimitata.
Lo strumento, come tra l’altro previsto dal Reg. delegato (UE) 2019/33, è la modifica temporanea dei disciplinari di produzione.
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L’apertura del DL Semplificazioni
Si tratta di un’apertura subordinata alla sussistenza di condizioni eccezionali e comunque regolamentata. Il comunicato stampa Mipaaf di qualche giorno fa, pubblicato a seguito del dibattito scaturito dalla deroga all’imbottigliamento in zona dei vini Dop e Igp prevista dal DL Semplificazioni, già conteneva le condizioni utili per regolamentare la deroga: l’emergenza, la causa di forza maggiore o la calamità naturale deve essere riconosciuta dall’autorità competente e, come indicato nell’articolo 7-bis del decreto Semplificazioni, deve sussistere un temporaneo impedimento per gli operatori a rispettare il disciplinare di produzione.
Libertà condizionata
Una misura condizionata quindi, come ulteriormente precisato con una circolare, pubblicata sul sito Mipaaf, che richiama, nei casi di impedimento, l’adozione di una modifica temporanea dei disciplinari di produzione dei vini Dop e Igp.
Effettivamente il Reg. (UE) 2019/33 prevede proprio una tale opportunità: la modifica temporanea, richiesta in ogni caso dai produttori interessati, è lo strumento utile per poter commercializzare con il nome protetto i vini Dop e Igp anche nei casi in cui calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli, così come l’adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Una formula poi ripresa dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo unico del vino e modificata dal DL Semplificazioni che ha considerato – oltre al caso di trasferimento al di fuori della zona di produzione e comunque in aree limitrofe – una temporanea deroga all’imbottigliamento all’interno dell’area geografica delimitata dal disciplinare di produzione.
Meno divieti e più autocontrollo
L’articolo 43 del decreto Semplificazioni ha anche abolito alcune comunicazioni preventive, anch’esse disciplinate dal Testo unico del vino, previste per la produzione di mosto cotto nonché per la preparazione, detenzione e confezionamento di alcuni prodotti, tra cui i succhi di frutta e nettari di frutta, altre bevande alcoliche e analcoliche – in ogni caso con l’esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti – alcune bevande spiritose e aromatizzate nonché gli aceti.
Si tratta di un ulteriore segnale che conferma un nuovo approccio, peraltro tipico degli standard volontari, che attraverso l’eliminazione di preesistenti vincoli, lascia agli operatori la responsabilità, soprattutto in fase di autocontrollo, di gestire processi e pratiche che precedentemente sottoposte a sistemi di monitoraggio da parte delle autorità di controllo.
Un ulteriore approfondimento sull’argomento e sulle novità introdotte
dal DL Semplificazioni sarà pubblicato, sempre a firma di Stefano Sequino,
nel fascicolo 6/2020 (Settembre) di VVQ