Imballaggi, si avvicina l’obbligo dell’etichetta ambientale

Nuove indicazioni su imballaggi ed etichette dal 1° gennaio 2022. Oltre allo smaltimento delle scorte sono previste deroghe per gli imballaggi terziari e per quelli destinati all’estero

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. DL Sostegni, ha spostato l’applicabilità delle nuove regole ma entro fine anno occorre mettere a punto le modalità di etichettatura ambientale, utili per informare il consumatore rispetto alle modalità di raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei materiali di imballaggio.

Un tema che riguarda prioritariamente i produttori di imballaggi ma che coinvolge, anche sotto il profilo della responsabilità, i cd. utilizzatori di imballaggi, comprese quindi le imprese di imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli che tuttavia potranno rendere disponibili queste informazioni anche mediante strumenti off-label, come app, codici a barre e QR code ma anche siti internet.

Articolo pubblicato sul numero 5/2021 di VVQ

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A che punto siamo?

Il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, modificando il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice dell’ambiente (articolo 219, comma 5), ha introdotto le nuove regole di etichettatura per gli imballaggi. Sono essenzialmente due gli spazi di lavoro e le tipologie di informazioni che, a partire dal 1° gennaio 2022, dovranno essere fornite al consumatore per ciascuna componente separabile manualmente, cioè che può essere separata dal corpo principale (ad esempio una bottiglia di vetro) con il solo utilizzo delle mani.

Il primo fa riferimento alle indicazioni di etichettatura che, tenendo conto delle norme tecniche UNI applicabili (Tabella 1), sono finalizzate a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il secondo ambito di etichettatura inoltre – che la norma pone chiaramente in capo ai produttori di imballaggi – riguarda l’identificazione, la classificazione e la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, tenendo conto, stavolta, di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 97/129/CE che individua, per ciascun materiale, una codifica alfanumerica (ad esempio, GL71 per la bottiglia verde, ALU40 per la capsula, FOR51 per il sughero).

Occorre poi ricordare che ciascuna impresa può utilizzare – come anche indicato nelle linee guida del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) (si veda oltre) – modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dal Codice dell’ambiente nonché, in termini generali, in conformità alle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1169/2011.

Chi è il responsabile?

Una domanda che in effetti richiede una riflessione, a partire dall’impostazione della sanzione prevista dal Codice dell’ambiente che infatti prevede, per «chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti», una sanzione compresa tra 5.200 euro e 40 mila euro, senza stabilire di fatto una distinzione tra produttore di imballaggi e utilizzatore. Tuttavia l’obbligo di etichettatura, almeno per quanto riguarda le informazioni da indicare sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, relative cioè alla codifica alfanumerica di classificazione degli imballaggi in relazione alla loro natura, è chiaramente in capo ai produttori di imballaggi. Ciò anche considerando che gli utilizzatori, a meno che non importino imballaggi dall’estero, di fatto non mettono in commercio imballaggi, come ad esempio le bottiglie vuote, bensì prodotti preimballati.

Questi ultimi corrispondono, ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011, alle unità di vendita destinate a essere presentate al consumatore, come le bottiglie e le confezioni di vino già etichettato, e costituite, precisa il regolamento, dall’insieme dell’alimento e dell’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita. Sulla questione si è espresso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che, ritenendo le informazioni utili per una corretta etichettatura degli imballaggi spesso condivise tra fornitore e cliente, estende l’obbligo anche in capo anche agli utilizzatori degli imballaggi, incluse quindi le imprese che provvedono all’imbottigliamento dei vini. Preso atto di un tale orientamento, appare quindi importante, benché non sempre risolutiva rispetto all’obiettivo ultimo di poter utilizzare imballaggi conformi, la predisposizione di accordi contrattuali e commerciali che indichino impegni ed oneri di ciascun soggetto della filiera.

Deroghe per imballaggi neutri e di piccole dimensioni

Il MiTE ha inoltre introdotto una possibile alternativa alla tradizionale modalità di etichettatura degli imballaggi finiti e venduti direttamente dal produttore di imballaggi, neutri, privi di grafica o stampa, compresi gli imballaggi terziari – come film per pallettizzazione, pallet, scatole e interfalde in cartone ondulato – destinati a facilitare il trasporto delle merci. Per questi l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio si può considerare soddisfatto con l’indicazione di tali informazioni nei documenti di trasporto che accompagnano la merce o mediante soluzioni digitali.

Allo stesso modo, sono riconosciute le difficoltà operative e le limitazioni connesse all’etichettatura degli imballaggi di piccole dimensioni – cioè di capacità <125 ml o con la superficie maggiore <25 cm2 – oppure caratterizzati da spazi stampati limitati o provvisti da etichettatura multilingua, non essendo noto il mercato di destinazione. Anche in questi casi è possibile ricorrere agli strumenti digitali, in grado di garantire una corretta e completa informazione al consumatore finale.

Solo per il mercato interno

Le disposizioni di etichettatura previste dal Codice dell’ambiente sono di matrice europea, i cui principi, indicati da direttive Ue, annunciano evidentemente un recepimento a livello di singolo Stato membro. Tuttavia, partendo dal presupposto che ancora non sussiste tra gli Stati membri Ue una piena armonizzazione rispetto alla tipologia di informazioni di etichettatura ed alle modalità di applicazione, il MiTE ha affermato che tali obblighi devono essere riferiti esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, le cui informazioni devono essere riportate in lingua italiana.

Proprio in attesa di un coordinamento della normativa, sono quindi esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati in altri mercati, che dovranno invece sottostare alle specifiche regole previste nel paese di destinazione. Per quanto riguarda poi gli imballaggi destinati nei Paesi terzi, questi dovranno essere accompagnati, in tutta la logistica pre-export, da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Nodo reciprocità

Il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 prevede che tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia devono essere conformi agli obblighi di etichettatura. Una formula che quindi non prevede esclusioni né specifiche deroghe rispetto agli imballaggi provenienti dall’estero che quindi, al pari di quelli prodotti in Italia e destinati al mercato interno, dovranno essere conformi ai requisiti di etichettatura ambientale. È il mercato di destinazione quindi, piuttosto che la provenienza degli imballaggi, a fare la differenza, anche per assicurare al consumatore finale una pari garanzia di fornitura delle informazioni di etichettatura prescindendo dal paese di provenienza.

L’importazione degli imballaggi è peraltro l’unico segmento che potenzialmente consente di equiparare i ruoli, e quindi i profili di responsabilità, tra produttori e utilizzatori di imballaggi, considerando che il primo comprende «i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio»: in altri termini, l’imbottigliatore di vino che importa imballaggi vuoti o altri materiali di imballaggio assume lo status di produttore di imballaggi.

Pronti per il cambiamento?

L’impostazione iniziale del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 non prevedeva un periodo transitorio bensì l’immediata applicabilità delle regole di etichettatura, cioè dal 26 settembre 2020. Tuttavia, il DL Sostegni, oltre a differire l’entrata a regime della nuova etichettatura, ha anche precisato che i prodotti privi dei requisiti ma già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Si tratta di un periodo ponte che, benché non particolarmente ampio, contribuirà alla migliore gestione dei nuovi requisiti nonché utile per sperimentare, come anche indicato nella recente Circolare del MiTE, un rinnovato rapporto con i fornitori dei materiali di imballaggio.

Un elemento di grande interesse è la possibilità di poter adempiere agli obblighi informativi mediante strumenti digitali (app, codici a barre, QR Code, siti internet), soluzioni off-label che potranno effettivamente agevolare l’entrata a regime del nuovo sistema scongiurando peraltro sanzioni a carico degli imbottigliatori che, prescindendo dall’offerta di mercato, potranno confezionare e commercializzare i vini entro le tempistiche contrattuali stabilite con il cliente. In tal caso, oltre alla predisposizione di accordi contrattuali e commerciali più possibile dettagliati in ordine agli impegni dei produttori di imballaggi e degli utilizzatori, risulta quanto mai necessario acquisire, per ciascuna partita di materiali di imballaggio, le schede tecniche utili per poter eventualmente implementare sistemi di etichettatura off-label.


Capsule e tappi, cosa dice il Conai?

Il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha pubblicato specifiche linee guida e Faq – aggiornate a seguito della recente Circolare del MiTE – con l’intento di chiarire alcune modalità operative dell’etichettatura ambientale degli imballaggi. Occorre intanto premettere che, secondo il Conai, l’etichettatura ambientale può essere apposta o stampata direttamente sul packaging, oppure su un supporto, come ad esempio l’etichetta, nel caso sia previsto nel sistema di imballo.

Per quanto riguarda alcuni specifici aspetti di particolare interesse per gli operatori del settore vitivinicolo, si precisa che la capsula, così come i tappi dei vini e degli spumanti, devono essere considerati separabili manualmente dalla bottiglia e quindi devono riportare la codifica alfanumerica, prevista dalla decisione 97/129/CE della Commissione europea nonché le indicazioni sulla raccolta, se destinati al canale B2C.

Si tratta di informazioni che dovrebbero essere apposte su ciascuna componente separabile ma tuttavia – indica il Conai – qualora tale circostanza non sia tecnicamente possibile tali informazioni possono essere apposte sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale. L’etichetta di carta adesa alla bottiglia di vetro non è invece considerata manualmente separabile dal consumatore finale: in tal caso occorre riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia di vetro) nonché le indicazioni sulla raccolta (nel caso si tratti di un imballaggio destinato al canale B2C) che seguono il materiale del corpo principale.


Vini in attesa di una nuova etichettatura

Cambiamenti in vista per l’etichetta dei vini, a partire dalla nuova impostazione dell’OCM, in discussione nell’ambito della Pac post-2020, che andrà a sostituire il Reg. (CE) 1308/2013: il nuovo schema di regolamento disciplinerà infatti, anche per le bevande alcoliche (vini compresi), l’etichettatura nutrizionale e le modalità di elencazione degli ingredienti, disposizioni introdotte dal Reg. (UE) 1169/2011 per tutti i prodotti alimentari ma proprio per le bevande alcoliche rimaste in stand-by in attesa di maggiori approfondimenti (v. VVQ n. 8/2020).

Per quanto riguarda l’ordinamento interno invece, tra i tasselli del puzzle previsto dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo unico del vino, c’è il decreto ministeriale in materia di etichettatura dei vini che andrà ad abrogare il DM 13 agosto 2012, attualmente vigente.

Imballaggi, si avvicina l’obbligo dell’etichetta ambientale - Ultima modifica: 2021-07-19T16:45:56+02:00 da Lorenzo Tosi

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