Il regolamento europeo sul vino biologico.

È quasi unanime il coro di pareri e di riflessioni che ha accompagnato prima l’approvazione del Regolamento Europeo sul vino biologico (il numero 203 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 8 marzo), poi la successiva entrata in vigore a far data dall’1 agosto 2012. Dopo oltre un ventennio di febbrile attesa, quella che era ormai considerata un’autentica chimera si è finalmente trasformata in tangibile e concreta realtà. È, infatti, dall’ormai lontano anno 1991, quando in sede comunitaria fu approvato il primo Regolamento sull’agricoltura biologica, che i produttori bio attendevano un provvedimento ad hoc per il settore. Si tratta, senza ombra di dubbio, di uno snodo fondamentale per tutti gli operatori del comparto, che dalla vendemmia edizione 2012 possono utilizzare il fatidico logo composto da stellette di colore bianco su sfondo verde (anche per i vini prodotti in passato se rispettosi dei dettami sanciti dal metodo biologico, n.d.r.) e la dicitura Vino biologico in sostituzione della precedente Vino prodotto da uve biologiche, verificando e testando sul campo i vantaggi apportati dalla novella normativa ma anche individuando e indicando eventuali correttivi da apportare per migliorare i contenuti del Regolamento, frutto di un vero e proprio compromesso, lungo ed estenuante, tra le diverse esigenze delle realtà nazionali del Vecchio Continente.

I dettagli tecnici

I contenuti tecnici del Regolamento e le prospettive che si intravedono all’orizzonte per i produttori italiani sono stati illustrati e dibattuti, insieme ad altre tematiche di stretta attualità, nel corso della diciottesima edizione dell’Enosimposio, svoltasi a Scicli, in provincia di Ragusa, organizzata dalla sezione Sicilia di Assoenologi, presieduta da Carlo Ferracane. È stato Pietro Di Giovanni, enologo nonché funzionario dell’assessorato Agricoltura e Foreste della regione Sicilia, a illustrare i dettagli nel suo intervento dal titolo Il Regolamento Europeo sul vino biologico: un’opportunità per le aziende vitivinicole.

Il nuovo Regolamento – ha sottolineato Di Giovanni – rappresenta certamente una buona e valida base di partenza per colmare un vuoto normativo che ha imperato nel settore per troppo tempo, ci sarà sicuramente spazio, nell’immediato futuro, per modificarlo e migliorarlo, a vantaggio dei produttori ma anche dei consumatori”. Grazie all’entrata in vigore del Regolamento, maggiore visibilità è finalmente data a tutte quelle pratiche e procedure enologiche che vengono attuate in cantina e che consentono di differenziare un vino bio da uno convenzionale. “Il provvedimento normativo – ha proseguito l’enologo siciliano – individua in maniera chiara e netta le pratiche vietate in cantina: la concentrazione parziale a freddo, la desolforazione dei mosti, l’elettrodialisi, la dealcolazione parziale, il trattamento del vino con scambiatori cationici. Altre pratiche sono, invece, limitate, per esempio il trattamento termico non può superare i 70°C e la filtrazione non può essere condotta con fori di diametro inferiore agli 0,2 micron”.

I solfiti della discordia

Notevoli differenze si registrano nell’uso degli additivi e coadiuvanti tra i due sistemi di produzione: a fronte dei quasi 70 prodotti ammessi per i vini convenzionali, sono soltanto 44 quelli consentiti per i vini biologici. “Sono previsti dal Regolamento quasi tutti quelli di origine naturale: vegetale, animale, inclusi lieviti e batteri”, ha precisato Di Giovanni. Controverso, e al centro di estenuanti negoziazioni tra gli Stati membri, è stato il profilo legato ai limiti relativi all’uso dei solfiti. Un percorso davvero sofferto quello che, tra brusche accelerazioni e repentine frenate, ha visto contrapposte negli anni le richieste dei Paesi del Nord Europa e quelle degli Stati che si affacciano sul mare Mediterraneo. “Lo Scof - Standing Committee on Organic Farming, il Comitato permanente per la produzione biologica, cercando di mediare le opposte esigenze, ha determinato – ha illustrato il relatore – la riduzione dei solfiti di 50 mg/l per i vini secchi (con meno di 2 g/l di zucchero residuo) e di 30 mg/l per i vini più dolci (con più di 2 g/l di zucchero residuo) rispetto ai limiti delle categorie del vino convenzionale. Tutti gli Stati membri potranno, comunque, richiedere una deroga nel caso in cui in una specifica area si verifichino eventi climatici particolarmente avversi”.

Un sistema che, pertanto, fissa paletti ma si presenta dotato di una discreta dose di elasticità.

Il regolamento europeo sul vino biologico. - Ultima modifica: 2012-12-14T11:02:11+01:00 da Redazione

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