Annata di raccolta delle uve, la regola e l’eccezione

Previste deroghe per l'indicazione dell'annata in etichetta in relazione alle difficoltà produttive dell'annata 2023
La legge di conversione del DL Asset, oltre agli aiuti per le imprese colpite dalla peronospora, consente di derogare all’obbligo dell’indicazione dell'annata di vendemmia nell’etichetta dei vini a denominazione d’origine. Vediamo come

L’ultima vendemmia è stata spesso condizionata da un andamento climatico incerto e con eventi estremi.

È il caso delle abbondanti piogge primaverili che hanno creato le condizioni ideali per le malattie fungine e, soprattutto nelle aree viticole centro-meridionali, per l’insorgenza della peronospora della vite.

Un contesto che ha dato origine all’intervento del DL 10 agosto 2023, n. 104, c.d. DL Asset, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136 che, oltre a finanziare con 7 milioni di euro la dotazione del fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese colpite dalla peronospora (sprovviste di polizze assicurative o fondi mutualistici), ha derogato alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino, consentendo di omettere, limitatamente alla campagna 2023, l’annata di produzione in etichetta.

Articolo tratto dalla rubrica etichettatura di VVQ 8/2023

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Il quadro giuridico a livello Ue

L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino ha recentemente ripreso il tema dell’annata di produzione delle uve, informazione regolamentata a livello europeo poi ripresa, negli spazi consentiti, dall’ordinamento interno.

La risoluzione OIV ECO 697-2023 – adottata durante la 21a assemblea generale OIV – confermando, quale condizione necessaria per poter riportare l’annata in etichetta, che i vini devono essere ottenuti per almeno l’85% da uve raccolte nell’anno indicato, ha eliminato la possibilità, per gli Stati membri, di ridurre, in deroga alla regola generale, la quota dell’85%, ammissibile nei casi di pratica tradizionale e di uso comune.

Si tratta di fatto di un allineamento rispetto all’impostazione del quadro normativo già stabilito a livello europeo che contempla, senza possibilità di equivoci, la cosiddetta regola dell’85%. In effetti, il Reg. delegato (UE) 2019/33 (articolo 49) stabilisce che l’annata di raccolta delle uve può figurare sull’etichetta dei prodotti vitivinicoli elencati all’allegato VII, parte 2, del Reg. (UE) 1308/2013 (con l’eccezione del mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite e del mosto concentrato rettificato), a condizione che almeno l’85% delle uve utilizzate per il loro ottenimento siano state vendemmiate in tale annata.

Una regola – applicata anche ai vini senza Dop e Igp che possono riportare il riferimento della varietà di uva e/o dell’annata – che prevede alcuni casi di deroga, con specifico riferimento ai quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello sciroppo di dosaggio o nello sciroppo zuccherino utilizzati per la preparazione dei vini spumanti nonché ai quantitativi di prodotti vitivinicoli che, da soli o miscelati, possono essere aggiunti durante il processo di produzione dei vini liquorosi come l’alcole e il distillato di vino, acquavite, mosto di uve parzialmente fermentato o mosto di uve concentrato.

L’annata di produzione è quindi un’indicazione facoltativa a livello europeo che tuttavia in Italia – sfruttando lo spazio di intervento concesso dal legislatore europeo – è divenuta obbligatoria per alcune tipologie di vino.

L’annata rimane un’informazione strategica per i consumatori, spesso fattore di valutazione e scelta dei vini sullo scaffale, così come per i clienti commerciali, in particolare esteri: molti paesi clienti extra-UE richiedono l’annata di produzione in etichetta, fattore che andrà a limitare, in questi casi, l’applicazione della deroga

La regola a livello nazionale…

Il Reg. (UE) 2019/33 (articolo 58) consente agli Stati membri di rendere obbligatorio l’impiego in etichetta dell’annata di raccolta delle uve e, per quanto riguarda i vini Dop e Igp, di applicare regole più rigorose nell’ambito dei relativi disciplinari di produzione. Un’opportunità che è stata colta dapprima con il decreto ministeriale 5 ottobre 2010 – che di fatto ha integrato tutti i disciplinari di produzione che non contemplavano l’obbligo di indicazione dell’annata in etichetta – poi con il Testo unico del vino, che ha confermato l’obbligo (articolo 31, comma 12) per i vini a denominazione di origine, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti. Un principio che, come per altri requisiti, fa salve le disposizioni più restrittive eventualmente stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini Docg e Doc.

… e l’eccezione

La legge 9 ottobre 2023, n. 136 (articolo 11, comma 3-ter) ha stabilito una deroga all’obbligo dell’annata in etichetta indicata dal Testo unico del vino, in considerazione – specifica l’articolato – dei danni causati durante la campagna 2023 dalla peronospora della vite. In effetti si tratta di un’eccezione temporalmente limitata all’anno 2023, durante il quale le imprese potranno omettere l’annata di produzione delle uve in etichetta, a condizione che almeno il 70% delle uve siano state vendemmiate nell’annata 2023.

Una novità che quindi, pur mantenendo una prevalenza di prodotto d’annata (che tuttavia non è rivendicata in etichetta) consente di utilizzare il 30% di vino ottenuto dalle precedenti campagne che, con differenti eccezioni merceologiche e territoriali, è ancora presente in cantina. Un approccio più restrittivo rispetto ai vini Igp, per i quali l’annata di produzione delle uve è un’informazione facoltativa, senza nessun obbligo di indicazione in etichetta e, in caso di assenza dell’annata, senza alcuna percentuale minima o quota parte prevalente.

Come gestire la tracciabilità

Un cambiamento che ha effetto sull’etichetta ma non solo. Infatti, fermo restando quanto dettato dai disciplinari, il taglio tra la partita prevalente (minimo pari all’85%), appartenente all’annata indicata in etichetta, e la partita di altra annata (massimo 15%), è un’operazione che deve essere adeguatamente tracciata mediante l’annotazione sul registro telematico di cantina. Allo stesso modo, per la campagna 2023, anche le partite dei vini Docg e Doc detenute sfuse in cantina ma che, su scelta della singola impresa vitivinicola, non riporteranno l’indicazione dell’annata in etichetta, dovranno comunque essere tracciate, stavolta con il monitoraggio dei singoli contributi che, alla luce della legge 9 ottobre 2023, n. 136, diventano 70+30.

Sempre rispetto alla corretta gestione della tracciabilità di cantina, rimane l’obbligo, sempre per i vini sfusi detenuti in cantina, di mantenere traccia dell’annata che, sebbene non riportata in etichetta, diventa comunque caratterizzante la partita di vino ottenuta dalla vendemmia 2023. Un requisito raggiungibile mediante la compilazione e l’aggiornamento dei cartelli identificativi dei serbatoi di cantina che, ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 2012, devono riportare le informazioni che caratterizzano la partita assicurando, in ogni caso, una necessaria corrispondenza tra la situazione fisica e quella contabile estratta dalle annotazioni di cantina.

Cosa cambia

Spetterà quindi all’impresa applicare o meno la deroga che consente di utilizzare il vino ottenuto nelle precedenti campagne vitivinicole nella quota massima del 30% della partita assemblata anziché – considerando la regola europea dell’85%, che consentirebbe però di mantenere l’annata in etichetta – del 15%.

Una scelta che, considerando la formulazione dell’articolo 11, comma 3-ter, è in capo al singolo operatore e non al Consorzio di tutela (o, laddove non riconosciuto, alla filiera vitivinicola), circostanza che quindi non esclude la presenza sul mercato di vini, con annata e senza, appartenenti alla medesima Doc.

Articolo tratto dalla rubrica etichettatura di VVQ 8/2023

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Annata di raccolta delle uve, la regola e l’eccezione - Ultima modifica: 2023-12-18T22:13:44+01:00 da K4

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