Denaturazione, esteso l’impiego del cloruro di sodio

Problemi di approvvigionamento e aumento dei costi del cloruro di litio alla base della deroga che ammette l’utilizzo del cloruro di sodio anche per i prodotti destinati in distilleria

È stato modificato il DM 25 settembre 2017, n. 11294 (attuativo del Testo unico del vino) che, in materia di denaturazione di alcuni prodotti vitivinicoli, limitava l’impiego del cloruro di sodio come denaturante dei prodotti destinati in acetificio.

Con il DM 16 febbraio 2023, n. 1069131 è stata estesa – limitatamente alle campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024 – l’utilizzabilità del cloruro di sodio come sostanza denaturante in alternativa al cloruro di litio.

Tratto da VVQ 3/2023

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La deroga si applica ai “prodotti vitivinicoli nonché i sidri e gli altri fermentati alcolici diversi dal vino – di cui all’articolo 3, comma 1 del DM 25 settembre 2017, n. 11294 – che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica” e che dovrebbero essere denaturati con l’aggiunta di cloruro di litio per poi prendere la strada della distillazione.

Con il successivo DM 27 febbraio 2023, n. 126999, l’ICQRF ha dato attuazione alla deroga indicando, con un maggiore livello di dettaglio, i singoli casi nonché la relativa destinazione del prodotto (si veda tabella). Confermati inoltre gli obblighi di annotazione delle operazioni di denaturazione sul registro telematico nonché di identificazione dei recipienti di cantina nei quali sono contenuti i prodotti denaturati così come i documenti di trasporto che devono riportare, oltre alla designazione del prodotto, la dicitura «denaturato con (…)» seguita dall’indicazione della sostanza denaturante impiegata.

Il punto fermo del Testo unico

La deroga supera il DM 25 settembre 2017, n. 11294 ma non la legge 12 dicembre 2016, n. 238. Il Testo unico del vino stabilisce che i prodotti che all’analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati o che presentano tenori oltre il limite consentito di cloruri, solfati, alcol metilico, ferrocianuro di potassio, bromo e cloro-organici, devono essere denaturati con cloruro di litio, così come i mosti e i vini non rispondenti alle definizioni, che hanno subito trattamenti non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale.

Tab 1 - Prodotti che possono essere denaturati con l’aggiunta cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio

Le fecce di vino avviate alla distillazione, da denaturare prima della loro estrazione dalla cantina entro i termini stabiliti dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 [L’articolo 13, comma 1, secondo periodo del Testo unico del vino stabilisce che «la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno successivo a quello dell’ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al 90° giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri»]
I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8% volume, da vinificare separatamente per l’invio alla distillazione e denaturati all’atto dell’ottenimento
Il vino la cui acidità volatile supera i limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea ed i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, anche se destinati alla distillazione
I sidri e i fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, destinati alla distillazione o alla distruzione, da denaturare prima della loro estrazione dallo stabilimento in cui sono detenuti
I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso, anche se destinati alla distillazione o alla distruzione, da denaturare prima della loro estrazione dallo stabilimento
Il vino di propria produzione consegnato volontariamente alla distillazione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti, da denaturare prima dell’estrazione dallo stabilimento in cui è detenuto
Il vino di propria produzione consegnato a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti per disposizione dell’autorità, denaturato, prima dell’estrazione dallo stabilimento in cui è detenuto, anche se destinato alla distillazione
I prodotti vitivinicoli ottenuti da vigneti impiantati in violazione delle norme in materia di potenziale produttivo nel settore vitivinicolo, qualora siano posti in circolazione, preventivamente denaturati per l’invio alla distillazione
I vini da avviare alla distillazione in caso di crisi

Fonte: articolo 1 del decreto dipartimentale 27 febbraio 2023, n. 126999

Denaturazione, esteso l’impiego del cloruro di sodio - Ultima modifica: 2023-04-17T21:27:05+02:00 da K4

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