Dichiarazioni obbligatorie connesse al registro telematico

Dopo la dichiarazione di giacenza, continua il processo di dematerializzazione e di interconnessione con il registro anche per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

Il registro telematico è stato il punto di partenza di un più ampio e ambizioso progetto di dematerializzazione della contabilità di cantina previsto dal Testo unico del vino. Infatti, dopo il documento elettronico MVV-E e le comunicazioni e le dichiarazioni preventive, anch’esse previste dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, il DM 18 luglio 2019, n. 7701 ha completato il progetto di telematizzazione con le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione stabilendo una connessione telematica con il registro di cantina. Si è chiuso il cerchio della dematerializzazione?

Strumenti di tracciabilità

Le dichiarazioni obbligatorie, accanto al registro telematico e alla documentazione di trasporto dei prodotti vitivinicoli, rappresentano fondamentali strumenti utili per garantire la tracciabilità delle produzioni vitivinicole: esse infatti attestano il momento zero della produzione di uva, di vino e dei prodotti a monte del vino, nonché dei prodotti vitivinicoli detenuti al termine della campagna vitivinicola, cioè alla data del 31 luglio di ciascun anno. Già precedentemente all’entrata in vigore del DM 18 luglio 2019, n. 7701, le dichiarazioni obbligatorie erano assoggettate ad una presentazione esclusivamente telematica mediante i servizi SIAN, eventualmente presso i CAA, cioè i Centri autorizzati di Assistenza Agricola, ai quali sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale. Il passo avanti del nuovo DM 18 luglio 2019, n. 7701 è dato dalla facoltà di poter utilizzare le informazioni presenti nel registro telematico di cantina ai fini della compilazione automatica delle dichiarazioni di vendemmia e di dichiarazione di produzione vinicola, una modalità già sperimentata, a partire dalla campagna vendemmiale 2018/2019, per la dichiarazione di giacenza.

Obbligati ed esonerati

Rispetto all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie occorre considerare la figura del produttore, cioè la persona fisica o giuridica, ivi compresi gli organismi associativi, che abbia prodotto uve o vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti a livello aziendale oppure acquistati. Il DM 18 luglio 2019, n. 7701, confermando la casistica degli operatori obbligati ed eventualmente esonerati alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (v. tabella), stabilisce il caso specifico della vendita su pianta delle uve: anche in questa circostanza, precisa il DM, deve essere presentata la dichiarazione di vendemmia, così come nel caso in cui la produzione di uva, nella campagna interessata, sia stata uguale a zero.

I titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri e provviste di un’attività di vendita diretta o di ristorazione, sono anch’essi tenuti a presentare la dichiarazione di produzione e di giacenza, onere che assolve alla tenuta e all’aggiornamento del registro telematico di cantina. In tal senso, rispetto al limite produttivo di 50 ettolitri, utile per poter beneficiare dell’esenzione, l’ICQRF ha precisato che il concetto di produzione annua è da intendersi come dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia – eventualmente, ma non necessariamente, basandosi su propri dati produttivi storici – facendo riferimento a qualsiasi quantitativo introdotto nello stabilimento ed avviato alla trasformazione.

Chiuso il cerchio?

Il Testo unico del vino ha delineato un progetto di digitalizzazione finalizzato a inglobare tutti gli adempimenti di cantina nell’ambito del quale il registro telematico rappresenta come detto punto di partenza e non di arrivo. La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (articolo 59) prevede infatti un coordinamento di «tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese... sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente...», in altri termini una cabina di regìa che coinvolge anche gli enti di certificazione dei vini Dop e Igp, anch’essi necessariamente interessati dal cambiamento del sistema di controllo e di certificazione, il cui baricentro è oggi rappresentato dalla piattaforma SIAN. Gli enti di certificazione possono infatti accedere e consultare, per i vini Dop e Igp di competenza, il registro telematico – come previsto dal DM 2 agosto 2018, n. 7552 che ha stabilito le procedure di audit a carico degli utilizzatori dei vini Dop e Igp – così come sono, in alcuni casi, destinatari delle comunicazioni e delle dichiarazioni preventive telematiche.

Un sistema che, oltre a semplificare gli oneri contabili riducendo la probabilità di errore nella compilazione delle dichiarazioni, mette al centro la fruibilità dei dati e delle informazioni, registrate tra l’altro all’interno dello stesso database SIAN. Effettivamente, al di là della capacità di controllo, lo strumento telematico consente di poter monitorare e delineare gli elementi significativi e le criticità della cantina Italia, i cui dati di giacenza, riepilogati in bollettini periodici, sono pubblicati dall’ICQRF sul sito MiPAAF.

Cosa cambia

Si tratta di una facoltà ma che tuttavia consente, mediante l’utilizzo di un’unica fonte dati, di evitare eventuali errori nella compilazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. Nel caso in cui gli operatori intendano avvalersi delle funzionalità telematiche del registro di cantina anziché utilizzare le ordinarie modalità di compilazione, dovranno necessariamente annotare nel registro entro il 30 novembre – in deroga al più ampio termine di annotazione, pari a 30 giorni – le operazioni di cantina che incidono sulla produzione e conseguentemente sui dati produttivi che sono oggetto di dichiarazione.

La Circolare AGEA.71032.2019 del 13 settembre 2019 ha chiarito inoltre le modalità di precompilazione della dichiarazione di produzione vini e mosti da registro, specificando che tale possibilità è consentita, oltre che per il Quadro A, relativo alle informazioni anagrafiche, per il Quadro G (dati di produzione di vino e mosti), il Quadro I (uva da vino acquistata da fornitori) ed il Quadro V (elenco dei fornitori di mosti e vini). Inoltre, nel caso in cui nel Quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il produttore è tenuto ad aggiornare le singole voci specificando i valori dei relativi prodotti.

Per quanto riguarda l’ambito territoriale, la dichiarazione telematica è compilata a livello di singola Regione e, nel caso in cui l’impresa abbia più stabilimenti di produzione nella stessa Regione, occorre riportare la sommatoria dei singoli registri di cantina.

Quale ambito territoriale per le dichiarazioni obbligatorie?

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono essere presentate – come anche chiarito da AGEA Coordinamento nella Circolare prot. 71032 del 13 settembre 2019 – relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. In particolare, è opportuno precisare che

1 i soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilarla con riferimento alla Regione o Provincia autonoma dove sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve. Pertanto, qualora i vigneti siano sul territorio di più Regioni o Province autonome, il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni;

2 i soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola devono compilarla con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione;

3 i soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione di vino e/o di mosto) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Regione o Provincia autonoma. Invece, se l’operatore dispone di vigneti e di impianti in diverse Regioni o Province autonome, deve presentare una dichiarazione per ciascuna di esse;

4 gli operatori che hanno proceduto all'acquisto e/o alla trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre devono compilare la dichiarazione con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

I soggetti obbligati ed esonerati alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (DM 18 luglio 2019, n. 7701) 

Dichiarazione di vendemmia
Operatori obbligati alla presentazione

(articolo 3, comma 1, del DM 18 luglio 2019, n. 7701)

Operatori esonerati alla presentazione

(articolo 6 del DM 18 luglio 2019, n. 7701)

a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta

b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie

c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie

d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati

e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati

f) i soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve

g) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina

a) le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata

b) i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma

c) i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del Quadro F2

Termine di presentazione: 15 novembre
Dichiarazione di produzione vinicola
Operatori obbligati alla presentazione

(articolo 3, comma 1, del DM 18 luglio 2019, n. 7701)

Operatori esonerati alla presentazione

(articolo 7, comma 1, del DM 18 luglio 2019, n. 7701)

a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie

b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie

c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati

d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati

e) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati

f) le associazioni e le cantine cooperative

a) le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia

b) i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma

c) i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione (realtà invece soggetta all’obbligo di presentare la dichiarazione) riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma

Termine di presentazione: 15 dicembre (1) in relazione ai quantitativi detenuti al 30 novembre
Dichiarazione di giacenza
Operatori obbligati alla presentazione

(articolo 3 del DM 25 luglio 2018, n. 7130)

Operatori esonerati alla presentazione

(articolo 4 del DM 25 luglio 2018, n. 7130)

I produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti in possesso di prodotti vitivinicoli a) i consumatori privati

b) i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale di cosiddetti piccoli quantitativi (1)

Termine di presentazione: 10 settembre (2) in relazione ai quantitativi detenuti al 31 luglio

 

(1) Le Regioni territorialmente competenti possono richiedere al MiPAAF una proroga per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia nel caso in cui, solo per particolari tipologie tardive, le operazioni di vendemmia si dovessero protrarre oltre il termine stabilito del 15 novembre

(2) I soggetti indicati alle lettere a) e b) possono presentare le dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre che tuttavia possono essere rettificate – limitatamente ai dati della produzione – entro il 15 dicembre.

(3) Per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite: a) di vini e mosti parzialmente fermentati, anche procedendo al loro confezionamento, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri e a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri; b) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

Dichiarazioni obbligatorie connesse al registro telematico - Ultima modifica: 2019-10-17T10:55:05+02:00 da Paola Pagani

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