Negazione della libertà personale?

Marchi, ordine pubblico e buon costume

Casi concreti di registrazioni respinte

Nell’odierno mercato globale il marchio assume un’importanza decisiva e strategica per l’attività di impresa. È pertanto essenziale pianificare e costruire marchi di successo, tenendo anche in considerazione i requisiti di liceità imposti dalla normativa. Ogni nuovo segno distintivo, rappresentabile graficamente (parole, numeri, figure, lettere dell’alfabeto, forma del prodotto, colori e combinazioni di colori e quelli non convenzionali: suoni, odori, ologrammi…), può essere oggetto di marchio ma non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. La suddetta enunciazione rappresenta una reale limitazione alla fantasia e alla libertà del titolare del marchio, ossia di un soggetto privato…

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(Approfondimenti a cura dell’Autore)

Divisione esame UAMI – Domanda di marchio comunitario N. 8289357 per “IRA”

Il marchio in oggetto e contrario al buon costume in quanto e composto dall’acronimo “IRA”, che indica una famigerata organizzazione terroristica attiva nell’lrlanda del Nord.  …  la sua registrazione da parte di un organismo pubblico (quale I’UAMI) potrebbe essere interpretata, specialmente in lrlanda e in Gran Bretagna, come un gesto di sostegno ad atti terroristici e come un’offesa alle vittime di tali atti … Essa, se non nell’immediato presente, quantomeno nel passato assai recente, ha costituito una seria minaccia per le società inglese ed irlandese ed ha perpetrato crimini che sono senz’altro contrari ai valori morali “di una persona ragionevole dotata di normale sensibilità e tolleranza”.

Divisione esame UAMI – Domanda di marchio comunitario N. 11610458 per “HAIKA”

Il marchio in oggetto e contrario al buon costume in quanto è anche il nome di una organizzazione giovanile basca; considerata  la notorietà raggiunta dall’organizzazione e la sua esposizione in Spagna, il marchio non è può essere registrata -> La Corte Suprema di Spagna il 19 gennaio 2007 ha dichiarato l’organizzazione Haika come  organizzazione terroristica.  Non sono bastate ad ottenere la registrazione le prove dimostranti che ‘Haika’ è principalmente un nome di fantasia   o è conosciuto come un prenome femminile, di origine ebraica

Tribunale di Torino, sentenza del 6.12.2012,  relativa alle registrazioni di marchio “DER FUHREREIN WOLK”, “EIN REICH”, “DUCE” …

Ritiene il collegio che i marchi registrati e di fatto dell’odierna attrice siano contrari all’ordine pubblico, inteso, quest’ultimo, come insieme di valori e principi di natura politica ed economica espressi dalla Costituzione e considerati inderogabili nel nostro ordinamento giuridico. La nostra Costituzione (cfr., in particolare, XII disposizione transitoria) ed il nostro ordinamento giuridico nel suo complesso ripudiano infatti il fascismo ed il nazismo quali ideologie e forme di regime in contrasto con i principi fondanti e gli assetti dello Stato

Commissione dei Ricorsi – Decisione N. 6810 del 27.4.2001 – Dom. di marchio TV1996C000146 “IL CAMERATA e figura”

Secondo il titolare di predetta domanda di marchio “non rappresenta un personaggio storico e non costituisce la riproduzione e/o il ritratto di Mussolini. Il ricorrente, inoltre, sostiene che un’espressione con significazione politica non può costituire un valido motivo di rifiuto della domanda di registrazione di un qualsiasi marchio d’impresa se non costituisce di per ciò stesso reato di apologia” L’organo giudicante “il disegno di cui si chiede la registrazione è una fedele riproduzione della figura di Benito Mussolini in divisa militare e la dicitura “il Camerata” rimanda al disciolto partito fascista. Non è credibile, come sostiene il ricorrente, che, nel caso di specie, la espressione ” Il camerata”, specie perché preceduta dall’articolo ” Il “, possa essere intesa con riferimento ad un comune “locale che serve da dormitorio”. E’ chiaro il riferimento al disciolto partito fascista e al fine di evitare che la circolazione in esclusiva del disegno possa costituire l’occasione per l’insorgere di polemiche e di divisioni nel pubblico.

La parola BALLE, contraria al buon costume?

Esaminatore particolarmente pudico il primo, particolarmente scostumato il secondo, o cambiata la percezione del consumatore dal 1996 al 2011? Nel marzo 1996 veniva depositato all’Ufficio Comunitario di Alicante – competente per i marchi comunitari – la domanda di marchio BALLE per contraddistinguere vini. La domanda di marchio veniva rifiutata perché contraria al buon costume (secondo l’esaminatore, il termine BALLE era una parola volgare e oscena in lingua svedese). Nel marzo 2011 veniva depositato, sempre presso l’ufficio di Alicante, la domanda di marchio BALLE per contraddistinguere vini. La domanda viene accettata e il marchio viene registrato.  

Marchi, ordine pubblico e buon costume - Ultima modifica: 2014-09-10T09:34:30+02:00 da Redazione

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