Due modalità di comunicazione del prodotto al consumatore

Marchi e denominazioni d’origine

Quando gli uni non possono interferire con le altre

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, segni distintivi della provenienza di un prodotto, devono essere intese innanzitutto come espressione delle peculiarità di un territorio e della sua popolazione. Esse garantiscono la provenienza di un prodotto (principalmente alimentari, vino incluso) da una zona geografica ben specifica, riconoscibile dai consumatori dalle qualità del prodotto stesso, le cui caratteristiche derivano essenzialmente dai fattori territoriali e umani. Poiché le qualità del prodotto dipendono dalla localizzazione geografica di produzione, è evidente la radicata relazione tra il prodotto e il suo luogo di produzione così che i segni di provenienza diventano un elemento chiave nello sviluppo del territorio di appartenenza del prodotto. Inoltre, si tratta di riconoscimenti aventi una duplice funzione: costituiscono una valida garanzia per il consumatore nell’acquisto di prodotti di alta e persistente qualità (rispondenti a requisiti di disciplinari) e una tutela per gli stessi produttori, nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale I segni distintivi della provenienza sono una delle forme più antiche di tutela di diritti della proprietà industriale ma solo recentemente sono diventati un argomento di interesse generale, per i riflessi che determinano nell’economia di una zona o di un Paese. I riconoscimenti per i prodotti di provenienza italiana sono di incalcolabile rilevanza, considerando la quantità delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di origine italiana e il loro ruolo nella competitività nel mercato globale. Nel settore vinicolo in particolare (ma non solo, in verità), alcune di queste denominazioni sono fra le più prestigiose e note in Europa e nel mondo e anche in termini economici rappresentano una quota assai rilevante rispetto al valore complessivo del Pil nazionale.

L’inquadramento normativo

La storia della tutela di questi segni inizia nel 1921, quando venne presentato alla Camera il primo progetto di riconoscimento dei Vini tipici. In Italia, la prima denominazione di origine riconosciuta dal Comitato nazionale vini è stata la Vernaccia di San Gimignano nel 1966, mentre le prime tre Docg Brunello di Montalcino, Barolo e Vino Nobile di Montepulciano vennero approvate nel luglio 1980 ed entrarono in vigore rispettivamente il 15 novembre 1980, il 22 gennaio 1981 e il 17 febbraio 1981. Senza entrare nel merito della normativa comunitari che regola il sistema delle Dop e delle Igp, cui attualmente fa riferimento anche il vino, ricordiamo solo che per la protezione di alcuni vini esistono leggi speciali: Moscato di Pantelleria (Legge n. 1068 del 4 novembre 1950); Recioto e Amarone (Legge n. 46 del 1 marzo 1975); Marsala (Legge n. 851 del 28 novembre 1984). Ma casi analoghi si trovano anche al di fuori dei confini nazionali.

Le interferenze

Tra i marchi oggetto di tutela possono includersi i cosiddetti marchi geografici, ossia i marchi costituiti da un termine geografico qualsiasi: nome di un paese, una regione, un paesaggio, una città, un lago o un fiume. Ma tale principio non si applica in relazione a nomi che non siano immediatamente compresi come termini geografici, quando non sussistono nessi fra il luogo geografico e il prodotto. Infatti, potranno essere registrati solo quei marchi che contengono altri elementi di per sé registrabili: il marchio sarà cioè registrabile se, oltre al termine geografico, vi sono altri elementi distintivi, o essendo detti termini geografici fantasiosi. Invece, i segni distintivi della provenienza di un prodotto, come sopra illustrati e oggetto di tutela secondo il regolamento Comunitario, sono considerati intrinsecamente geograficamente descrittivi e quindi non registrabili, in particolare se la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica. Tale veto si applica a tutte le diciture di carattere geografico, indipendentemente dalla conoscenza e dal riconoscimento di questa dicitura da parte del consumatore. Inoltre, sono esclusi dalla registrazione come marchio: - i marchi che possono indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto: nel caso del vino, un nome geografico è sempre percepito come un'indicazione di origine, perché il vino deve riportare una corretta indicazione della sua origine; - i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini rispetto ad altri vini o alcolici che non hanno tale origine: la specificazione deve essere limitata ai prodotti provenienti dalla regione per la quale l'indicazione geografica può legalmente essere usata. Per verificare l’esistenza o meno di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, sono a disposizione degli esaminatorI dei marchi banche dati che includono tutti i dettagli delle diciture protette.

Due casi giurisprudenziali

Decisione della Commissione di Ricorso dell’11 dicembre 2002 ‒ R 1221/2000-2 – Marchio: DUQUE DE PEÑAFIEL Con domanda depositata il 21 giugno 1999, la società spagnola RENE BARBIER, S.A. chiedeva la registrazione del marchio denominativo DUQUE DE PEÑAFIEL, per “bevande alcoliche, in particolare vini, vini spumanti e vini liquorosi”. L’esaminatore respingeva la domanda, poiché il marchio richiesto rientrava nella categoria dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano determinati vini rispetto ad altri che non hanno origine dal luogo indicato: nell’elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini da tavola denominati Vino de la tierra compare l’indicazione Peñafiel. Pertanto, l’Ufficio ritiene che si tratti di un’indicazione geografica riconosciuta per identificare vini e il marchio richiesto potrebbe essere registrato esclusivamente per vini provenienti da Peñafiel. Peñafiel è il nome di una località spagnola rientrante nella denominazione di origine Ribera del Duero, disciplinata dal decreto ministeriale spagnolo del 19 giugno 1987, con successive modificazioni, e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado del 7 luglio 1987. Secondo il decreto ministeriale, la tutela della denominazione di origine si estende ai nomi dei comprensori, delle frazioni e circoscrizioni comunali, nonché delle località che compongono le zone di produzione e di coltivazione, tra le quali il decreto menziona Peñafiel. Poiché Peñafiel è un’indicazione geografica che identifica vini e il marchio richiesto contiene tale indicazione geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini, vini spumanti e bevande alcoliche deve essere rifiutata. Sentenza del Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 maggio 2010 ‒ Nella causa T‑237/08 – Marchio: CUVÉE PALOMAR Il 27 novembre 2006 la società spagnola Abadía Retuerta S.A., ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli, UAMI) per CUVÉE PALOMAR (per denominare vini). La domanda di marchio è stata rifiutata giacché el Palomar è il nome di un comune della sottozona Clariano e, in forza della normativa comunitaria e nazionale applicabile, costituisce un’area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata Valencia e sussiste una grande somiglianza fra il nome del comune di el Palomar e il termine Palomar incluso nel marchio richiesto. Dal momento che i prodotti in questione non hanno tale origine, detta registrazione comporta una falsa indicazione geografica e ciò vale anche per la formulazione di vini provenienti da una località vinicola conosciuta con il nome di Pago Palomar, situata nella circoscrizione del comune di Sardón de Duero (Valladolid, Spagna). A difesa della registrabilità del segno, la società spagnola asserisce che: - il comune di el Palomar conta una popolazione di poco superiore ai 500 abitanti. Si tratta quindi di comune molto piccolo, del tutto sconosciuto al consumatore medio spagnolo ed europeo, il quale ignora che taluni vini a denominazione di origine controllata Valencia siano prodotti a el Palomar; - la domanda di marchio CUVÉE PALOMAR identifica l’origine geografica dei vini della società spagnola. Il termine palomar, infatti, nel marchio CUVÉE PALOMAR identifica un vigneto Palomar, esistente dal XIX secolo, situato nella località Retuerta, nel comune spagnolo di Sardón de Duero (Valladolid), di proprietà della società spagnola; - il termine palomar è una parola polisemica che può significare luogo ove si allevano colombi oppure fune fine e ritorta. Tale circostanza affievolirebbe il presunto carattere d’indicazione geografica del comune di el Palomar; - essa è titolare di svariati marchi comunitari – PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA CUVÉE PALOMAR nonché di un marchio spagnolo CUVÉE EL PALOMAR – che contiene il nome del comune di el Palomar nella sua interezza; - il marchio CUVÉE EL PALOMAR è parimenti protetto in vari Paesi dell’Unione europea dal marchio internazionale n. 699.977, registrato il 23 settembre 1998. Nonostante ciò, la Corte di Giustizia conferma che la domanda di marchio non è registrabile.   [box title= "Cricova, patrimonio culturale della Moldavia" color= "#c00"] Con l’adozione della Legge No. 322-XV del 18.07.2003, “Combinatul de Vinuri Cricova S.A.”, il parlamento della Moldavia ha creato un regime speciale di protezione per l’utilizzo della denominazione Cricova nell'etichettatura del vino. Questa legge riconosce tale denominazione come parte del patrimonio culturale del Paese e come parte di un paesaggio complesso di importanza nazionale. La città di Cricova è famosa per la presenza di labirinti sotterranei, lunghi circa120 chilometrie profondi dai 50 ai100 metrisotto il livello del suolo, dove sono posti gli impianti di produzione del vino. Un microclima favorevole, con temperatura costante tutto l’anno tra 12 e 14 gradi e umidità di circa 97-98%, permette la produzione di spumanti ottenuti con il metodo classico.[/box]   [box title= "Le differenze tra marchi e indicazioni geografiche" color= "#c00"] Sia il marchio sia le indicazioni geografiche sono segni distintivi del prodotto sul mercato ed entrambi sono atti a trasmettere informazioni circa l'origine di un bene, consentendo ai consumatori di associare una particolare qualità ad un prodotto.       [/box]   Articolo a firma di Sabrina Fumagalli - Botti&Ferrari Srl (Milano) Approfondimenti a cura dell'Autore   PER APPROFONDIRE

Il sistema delle Dop e Igp

Oltre alla protezione conferita da normativa italiana, l'Unione Europea ha varato una normativa, che prevede regole comuni per tutti i Paesi dell’Unione, riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette. La sigla DOP (denominazione di Origine Protetta) estende la tutela della categoria italiana DOC (Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo. La denominazione di origine protetta designa il nome di un prodotto, la cui produzione deve avvenire in una determinata area geografica, caratterizzata da un know-how riconosciuto e accertato. Ogni prodotto che beneficia di una DOP deve essere elaborato esclusivamente da uve provenienti dalla zona in oggetto. Pertanto, le qualità e caratteristiche del prodotto sono essenzialmente, o esclusivamente, dovute all'ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani) e tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nell'area delimitata. La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. L’indicazione geografica protetta indica un prodotto che possiede una qualità, una notorietà o altre caratteristiche particolari attribuibili a una determinata area geografica. Ogni prodotto che beneficia di una IGP deve essere elaborato da uve di cui almeno l’85 % provenga da tale area geografica. Per cui, almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione deve avvenire nell'area delimitata.

Fattore di sviluppo locale

I segni distintivi della provenienza sono il riflesso di una reputazione fortemente connessa ad una determinata zona geografica, dando origine a un valore immateriale a disposizione della collettività locale che tutta ne beneficia, incrementando il benessere degli individui. Infatti, è stato appurato da diversi studi di settore che i riconoscimenti possono concorrere allo sviluppo delle zone rurali, contribuendo alla creazione di occupazione locale e promuovendo il settore del turismo e della gastronomia dell’intera regione. Inoltre, poiché i segni distintivi della provenienza sono il risultato di processi e conoscenze tradizionali, tramandati da generazioni, vi può essere anche una crescita nel settore dell’artigianato e del patrimonio di conoscenze locale. Infine, un’area resa attraente dai riconoscimenti delle denominazioni d’origine è controllata nei suoi aspetti ambientali e nelle sue produzioni, con una più ampia salvaguardia dei territori dall’espansione urbanistica e industriale, dalla costruzione di grandi arterie di comunicazione stradale e quindi dall’inquinamento.

Il controverso caso del Tokaji

Dal 31 marzo 2007, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-347/03 del 12 maggio 2005, i vini prodotti in Friuli Venezia Giulia non possono più usufruire della denominazione Tocai, lasciando questa denominazione ai soli vini provenienti dall’Ungheria. Ma l’oggetto della contesa in verità risale a molto tempo prima, e già la Corte di Cassazione (sentenza n. 1659/62) nel 1962 si era pronunciata in merito all’uso di tale denominazione, in una contesa legale tra la società ungherese Monimpex e i Baroni Economo di Aquileia. Più risalto nei media ha invece avuto la più recente (e travagliata) controversia di fronte alle autorità dell’Unione Europea. La Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria ‒ che allora non era parte dell’Unione Europea ‒ hanno concluso nel 1993 un accordo di reciprocità sulla tutela e il controllo delle denominazioni dei vini. Per tutelare l'indicazione geografica ungherese Tokaji, l'accordo vietava l'utilizzo del termine Tocai per la designazione dei vini italiani a partire dal marzo 2007. La decisione del 2005 della Corte europea di Giustizia, che ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da altri Enti, ha confermato l’impegno del 1993 di tutelare il Tokaji ungherese, ricordando che le denominazioni Tocai friulano e Tocai italico non costituivano indicazioni geografiche, bensì il nome di una varietà di vite riconosciuta in Italia. Pertanto, in virtù delle norme sulla proprietà intellettuale, in caso di omonimia tra un'indicazione geografica e una denominazione che riprende il nome di un vitigno è la prima che deve prevalere.  

Marchi e denominazioni d’origine - Ultima modifica: 2013-06-16T01:00:59+02:00 da Redazione

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